Lavori in canalizzazioni (capitolo 10 OLCostr)

Individuazione dei rischi e adozione di misure

Lavori in canalizzazioni.

Prima dell'inizio di lavori in canalizzazioni, dove non è possibile escludere il pericolo d'incendio, d'esplosione e di avvelenamento, è necessario presentare un piano scritto di sicurezza e di salvataggio.

Principi generali:

  • I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere costantemente sorvegliati dall'esterno da una persona.
  • Non possono essere impiegati lavoratori in canalizzazioni con una luce in-feriore a 600 mm.

I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 800 mm vanno esegui-ti, di norma, con apparecchiature governabili dall'esterno (manipolatori).

Se nelle canalizzazioni con luce tra 600 e 800 mm l'impiego di manipolatori non fosse possibile, possono essere impiegati lavoratori solo se:

  • le canalizzazioni vengono ventilate artificialmente
  • per lavori su tratte più lunghe di 20 m si utilizzano carrelli trainati da funi;
  • si assicura in ogni momento la fuga e il salvataggio dei lavoratori.

Pubblicazioni disponibili su questo argomento (link in Waswo)

Testo dell'Ordinanza (www.admin.ch)