Corso di formazione per carrellisti

Perché un corso di formazione?

Obiettivo

I carrellisti devono ricevere un’adeguata formazione non solo dal punto di vista teorico, ma anche da quello pratico, in modo da poter svolgere il proprio lavoro senza mettere in pericolo se stessi e gli altri.

Secondo l’art. 6 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) i carrellisti devono essere informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

L’andamento infortunistico nelle aziende mostra chiaramente che la guida di un carrello elevatore è un’attività esposta a pericoli particolari (art. 8 OPI).

La  sentenza U203 del 29 giugno 1994 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (PDF, 54 KB) ha giudicato i requisiti previsti per la formazione dei carrellisti. Tra le altre cose, il Tribunale ha stabilito che il livello formativo deve corrispondere come minimo a quello dei corsi per carrellisti dell’Associazione svizzera di logistica (ASL).

Per poter utilizzare i carrelli elevatori è necessario che gli operatori abbiamo non soltanto ricevuto un’adeguata formazione, ma anche sostenuto un esame. Il livello formativo è stabilito dalla direttiva dell’ASL (Associazione svizzera di logistica).

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