Regolamento per carrelli elevatori messi in circolazione dopo l'1.1.1997

Dato l'elevato rischio di rovesciamento dei carrelli elevatori, è ora obbligatorio dotare di un sistema di ritenuta per il conducente i carrelli elevatori con forche a sbalzo e i carrelli con forche laterali fino a 10 tonnellate di portata [1] in circolazione dall'1.1.1996 in Europa e dall'1.1.1997 in Svizzera.

Il costruttore deve far sì che le sue macchine soddisfino i requisiti fondamentali di sicurezza e di salute della PDF Direttiva macchine CE 98/37/CE (PDF, 242 KB). Secondo il punto 3.2.2 di questa direttiva i carrelli elevatori devono essere dotati di cinture di sicurezza o di un dispositivo equivalente. La Direttiva macchine è stata recepita dalla legislazione svizzera l'1.1.1997 con la Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici ,LSIT (www.admin.ch).

Conformemente a questa legge, i carrelli elevatori messi in circolazione dopo l'1.1.1997 devono essere dotati dal costruttore e da chi li mette in circolazione di un sistema di ritenuta per il conducente. Se ne sono sprovvisti, il costruttore o la persona che mette in circolazione i carrelli dovrà adeguare il veicolo a sue spese.

[1] Sono interessati i carrelli elevatori con forche a sbalzo (cfr. UNI ISO 5053, punto 3.1.3.1.1), i carrelli fouristrada con sollevatore (cfr. ISO 5053, punto 3.1.3.1.8) e i carrelli a presa unilaterale (cfr. ISO 5053, punto 3.1.3.1.7) con portata fino a 10'000 kg.