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OLCostr articolo 5: Obbligo di portare un casco di protezione
OLCostr articolo 5: Obbligo di portare un casco di protezione

Principio generale:
I lavoratori devono portare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.
Campagna "Obbligo di indossare il casco"
È obbligatorio indossare il casco di protezione:
- nei lavori edili fino al completamento della struttura grezza (compresa la sottocopertura)
- nei lavori per ponti fino al completamento della struttura grezza
- in prossimità di gru, scavatrici e macchine speciali del genio civile
- negli scavi di fossi e pozzi nonché negli scavi di fondazione
- nelle cave di pietra
- nei lavori in sotterraneo
- durante l'uso di esplosivi
- durante i lavori di smantellamento e demolizione
- nei lavori di costruzione in legno o metallo (compreso il montaggio di ponteggi)
- durante i lavori sulle canalizzazioni e al loro interno
L'Ordinanza sui lavori di costruzione non menziona alcuna eccezione che esonera i lavoratori da tale obbligo.
Una dispensa medica in questo caso significa che la persona interessata non può essere impiegata nei lavori sopra descritti.
Per eliminare qualsiasi riserva in merito all'uso del casco, si consiglia di scegliere i caschi assieme ai lavoratori. Bisogna dare molta importanza al comfort e tener conto delle caratteristiche individuali dei lavoratori.
Pubblicazioni disponibili su questo argomento(Il link viene aperto in una nuova finestra)
Ordinazione on-line di caschi di protezione(Il link viene aperto in una nuova finestra)
Testo dell'Ordinanza(Il link viene aperto in una nuova finestra)