Lavori di risanamento

Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente

Intervenire correttamente

Per sapere cosa fare in presenza di amianto, consultare la sezione dedicata alle misure e ai consigli pratici.

Modulo per la notifica obbligatoria dei lavori di bonifica

L'ordinanza sui lavori di costruzione obbliga il datore di lavoro a notificare alla Suva determinati lavori di risanamento:

Art. 60a Obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all'amianto

1 I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), prima della loro esecuzione, i lavori seguenti:

  • a. eliminazione completa o parziale di:
    1. rivestimenti in amianto floccato;
    2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una superficie di 5 m2;
    3. lastre di materiale leggero da costruzione all'amianto a partire da una superficie di 2 m2.

  • b. lavori di demolizione e di trasformazione di costruzioni o parti di costruzioni che presentano:
    1. rivestimenti in amianto floccato
    2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una superficie di 5 m2;
    3. lastre di materiale leggero da costruzione all'amianto a partire da una superficie di 2 m2.

Ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto

I lavori nei quali vengono rilasciate grandi quantità di fibre d'amianto possono essere eseguiti solo da ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto (OLCostr, art.60b(Il link viene aperto in una nuova finestra)  ). Queste hanno l'obbligo di notificare determinati lavori alla Suva (obbligo di notifica). Durante la rimozione di amianto in matrice friabile (debolmente agglomerato), deve essere costantemente presente sul cantiere almeno un professionista specializzato in bonifiche da amianto.

Le misure di protezione indicate per le bonifiche da amianto sono descritte nella direttiva CFSL 6503(Il link viene aperto in una nuova finestra)  , la quale prescrive, fra l'altro, l'uso di respiratori e tute di protezione, l'isolamento del sito contaminato, la segnalazione del pericolo e il controllo finale del sito bonificato con apposite misurazioni (se l'amianto è in matrice friabile).

Il riconoscimento delle ditte specializzate in boniche da amianto è di competenza della Suva.

Le ditte:

  1. impiegano specialisti per le operazioni di bonifica;
  2. impiegano lavoratori formati per tali lavori e annunciati alla Suva secondo il titolo quarto (prevenzione della medicina del lavoro);
  3. dispongono delle attrezzature di lavoro necessarie e di una pianificazione della loro manutenzione;
  4. garantiscono l'osservanza del diritto applicabile. Se i requisiti per il riconoscimento non sono più soddisfatti, la Suva può annullare il riconoscimento.

Le modalità del riconoscimento e le condizioni per un eventuale annullamento sono descritte nei seguenti documenti:

Ditte specializzate che forniscono servizi di bonifica

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto riportate in questo elenco soddisfano i criteri indicati all'art. 60b dell'Ordinanza sui lavori di costruzione(Il link viene aperto in una nuova finestra)   e sono riconosciute come tali dalla Suva. Nonostante verifiche costanti, la Suva non può garantire la corretta esecuzione dei lavori.