Prestazioni assicurative in caso di malattie da amianto
Le patologie riconosciute come «malattie professionali» sono equiparate agli infortuni professionali secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)(Il link viene aperto in una nuova finestra) e, come tali, indennizzate dall'assicuratore infortuni competente.
Le prestazioni dell'assicuratore infortuni comprendono le cure mediche, i rimborsi per le spese (per visite mediche, farmaci e terapie) e le prestazioni in contanti (indennità giornaliera, rendita). A seconda della diagnosi e del decorso, le persone affette da malattie professionali da amianto (in particolare i tumori maligni) possono inoltre avere diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità.
Riconoscimento della «malattia professionale»
Sono riconosciute come «malattie professionali» le patologie causate esclusivamente o in maniera preponderante dall’attività professionale, da agenti nocivi e da determinati lavori secondo l’elenco all’allegato 1 dell' ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)(Il link viene aperto in una nuova finestra) . Tra gli agenti nocivi, figurano nell'elenco anche le polveri di amianto. La maggior parte delle malattie da amianto sono di origine professionale.
L'obbligo di corrispondere le prestazioni incombe all'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato nell'ultimo posto di lavoro con esposizione a sostanze nocive o a determinate attività professionali.
Le malattie correlate ad un'esposizione all'amianto di tipo non professionale sono di competenza della cassa malati in base alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal)(Il link viene aperto in una nuova finestra) .
Malattie professionali correlate all'amianto: nessuna prescrizione per le prestazioni assicurative
Spesso le malattie professionali correlate all'amianto vengono diagnosticate molto tempo dopo l’esposizione professionale. La Suva corrisponde le prestazioni sopra citate anche se tra l'esposizione e il manifestarsi della malattia sono trascorsi molti anni. In altre parole, il diritto alle prestazioni assicurative non cade in prescrizione.