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Formazione per condurre i carrelli elevatori

Il funzionamento di un carrello elevatore è legato a pericoli particolari. I carrellisti hanno quindi bisogno di un’apposita formazione. Scoprite quali sono i requisiti per condurre un carrello elevatore, come organizzare la formazione e l’addestramento degli esperti e quali carrelli possono guidare gli apprendisti.

Indice

L'essenziale in breve

Guidare carrelli elevatori comporta particolari pericoli. I carrellisti necessitano quindi di specifiche conoscenze e devono ricevere una formazione adeguata. In qualità di datori di lavoro siete tenuti, non solo perché è nel vostro interesse, a formare adeguatamente i vostri collaboratori.

  • I carrelli elevatori si dividono in due categorie principali: R e S.
  • I carrellisti devono rispettare diversi requisiti in base alla categoria di carrello.
  • I giovani sotto i 18 anni non possono condurre carrelli elevatori della categoria R. Fanno eccezione gli apprendisti se previsto nel piano di formazione.

Formazione e attestazione necessarie

La guida dei carrelli elevatori è un’«attività esposta a pericoli particolari» ai sensi dell’ articolo 8  dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (VUV). I carrellisti devono essere selezionati accuratamente e necessitano di una formazione e di un addestramento specifici. In qualità di datori di lavoro ne siete pertanto ritenuti responsabili.

Per formare correttamente i vostri carrellisti avete a disposizione le seguenti opzioni:

  • il datore di lavoro delega la formazione dei carrellisti a un centro di formazione qualificato. Gli attestati di formazione conseguiti dai vostri esperti dopo aver superato l’esame di carrellista sono validi in tutta la Svizzera a tempo indeterminato.
  • Il datore di lavoro può delegare la formazione del personale anche a formatori ed esperti interni all’azienda se questi sono qualificati a farlo. Questi attestati di formazione sono però validi solo per la sede in cui lavora il carrellista. 

Requisiti personali

I carrelli elevatori vengono distinti in due categorie principali: carrelli della categoria R e della categoria S. I futuri carrellisti devono soddisfare diversi requisiti in base alla categoria di carrello elevatore.

Categoria R

  • L’età minima per guidare un carrello della categoria R è 18 anni.
  • Il corso per la conduzione di un carrello elevatore può essere dispensato da un formatore della propria azienda o da un centro di formazione. Si tratta di un corso base.
  • Ulteriori istruzioni sul luogo di lavoro sono impartite da un esperto dell’azienda o da un formatore di un centro di formazione.
  • Dopo il superamento di un corso di base ai carrellisti viene rilasciato un attestato di formazione.
  • Un documento di prova dell’istruzione conferma inoltre che il l’esperto ha ricevuto l’ulteriore informazione sul luogo di lavoro.

Per i carrellisti che hanno svolto la propria formazione all’estero o all’interno dell’azienda non è spesso chiaro se dispongano di sufficienti conoscenze. Queste persone possono sostenere un esame presso un centro di formazione per ottenere l’attestato di formazione necessario. Se necessario possono aggiornare o ripetere la loro formazione.

Categoria S

  • L’età minima per guidare un carrello della categoria S è 15 anni.
  • I carrellisti della categoria S ricevono la loro istruzione sul luogo di lavoro da esperti dell’azienda o 

Corso di aggiornamento

Si raccomanda assolutamente di seguire un corso di aggiornamento facoltativo. È adatto ai carrellisti che hanno completato la loro formazione all’estero o all’interno dell’azienda e si preparano all’esame per carrellisti.

Centri di formazione

Abbiamo compilato per voi un elenco dei centri di formazione soggetti ad audit che offrono corsi per carrellisti. Il personale per la formazione impiegato garantisce che durante la formazione e l’addestramento siano fornite e verificate tutte le informazioni rilevanti in materia di sicurezza.

Requisiti per i formatori e gli esperti

La formazione di carrellisti richiede formatori dotati dei necessari requisiti personali, tecnici e pedagogici. Tra questi vi è l’età minima, la formazione e l’esperienza professionale.Questi requisiti sono descritti in modo dettagliato ai capitoli 7 e 8 della direttiva CFSL 6518.

Formatori

Per formare carrellisti i formatori devono rispettare le condizioni seguenti:

  • l’età minima richiesta per svolgere l’attività di formatori di carrellisti è di 23 anni compiuti.
  • Gli esperti hanno almeno tre anni di esperienza nel manovrare carrelli elevatori.
  • I formatori hanno seguito la formazione per diventare formatori o istruttori di carrelli.
  • I formatori partecipano regolarmente a corsi di perfezionamento.

Esperti

Gli esperti devono sorvegliare i futuri carrellisti durante le corse di scuola guida e fornire istruzioni. A tale proposito devono rispettare i requisiti seguenti:

  • l’età minima richiesta per svolgere l’attività di formatori di carrellisti è di 23 anni compiuti.
  • Gli esperti hanno almeno tre anni di esperienza nel manovrare carrelli elevatori.
  • Gli esperti dispongono di una formazione per carrellisti completata. (categoria R).

Audit

I centri di formazione possono richiedere alla Suva degli audit per far attestare che realizzano in Svizzera corsi di formazione per carrellisti. Successivamente ricevono un attestato che dimostra la conformità dei corsi e degli esami alla direttiva CFSL 6518.

Siete impiegati in un centro di formazione? Vi inviamo su richiesta la documentazione per l’audit contenente tutte le informazioni sulla procedura, le condizioni, la richiesta, i criteri di valutazione e molto altro. Basta inviare un’e-mail con l’oggetto «Documentazione per audit scuola per carrellisti» all’indirizzo: gewerbe.industrie@suva.ch .

Informazione sull’obbligo di formazione

Senza la corretta formazione non è possibile manovrare carrelli per la movimentazione. Se avete domande sull’obbligo di formazione non esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi.

Riferimenti giuridici

  • Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni: art. 6  Informazione e istruzione dei lavoratori
  • Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni: art. 8  Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
  • Ordinanza sulla protezione dei giovani: art. 4  Lavori pericolosi

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