La costruzione di pozzi verticali e obliqui comporta notevoli rischi. I metodi di realizzazione sono molti e diversi. Altrettanto vale per le tecnologie utilizzabili, in particolare per gli impianti destinati al trasporto di materiale e di persone.
Nel 2007 è entrata in vigore una nuova legge sugli impianti a fune che si applica anche a tutti gli impianti di trasporto all’interno di pozzi obliqui. Inoltre, la Svizzera non ha una propria regolamentazione sulla costruzione e l'esercizio di pozzi verticali. Questa pagina intende fare chiarezza in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di trasporto all'interno di pozzi e concretizzare le seguenti norme:
L'art. 24 dell'OPI, relativo agli impianti di trasporto all'interno di pozzi, si considera soddisfatto se nella costruzione, nell'esercizio e nella manutenzione si rispettano i requisiti di sicurezza contenuti in questa pagina informativa.
Per gli impianti di trasporto sotterranei, la cui costruzione e conduzione richiedono un’autorizzazione d'esercizio (ferrovie che rientrano nelle competenze della Confederazione [Ufficio federale dei trasporti] o dei Cantoni [Concordato intercantonale IKSS concernente le funivie e le sciovie]), valgono le disposizioni espresse nei seguenti testi:
Gli impianti di trasporto all'interno di pozzi soggetti alle disposizioni dell'Ordinanza sugli impianti a fune possono essere messi in esercizio e impiegati per lavori di costruzione solo dopo aver ottenuto un'apposita autorizzazione dalle autorità cantonali competenti.
Al momento opportuno l'Organo di controllo IKSS verifica gli impianti montati dal punto di vista tecnico e chiede alle autorità cantonali competenti il rilascio dell'autorizzazione di esercizio.
Chi impiega un impianto di trasporto all'interno di un pozzo senza la necessaria autorizzazione, rischia la disattivazione dell'impianto sul cantiere anche se l'utilizzatore ritiene che il suo uso sia urgentemente necessario.
Per garantire la sicurezza durante l'esercizio di un impianto di trasporto all'interno di un pozzo è indispensabile elaborare un piano di sicurezza valido per tutto il cantiere (si veda in proposito l'Ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr, art. 62 ). Queste deve fornire informazioni sullo scavo, il consolidamento della roccia, il rivestimento, l'installazione, la messa in funzione, l'esercizio, le riparazioni, la manutenzione, il salvataggio ecc., sia durante la fase di costruzione che nella successiva fase di esercizio. Il piano di sicurezza mira a fornire le basi per un'adeguata pianificazione, messa in appalto ed esecuzione delle misure edili di sicurezza.
Se non sono chiari i requisiti da soddisfare per l'impianto di trasporto sotterraneo previsto, bisogna contattare la Suva già durante la fase di pianificazione e stesura del progetto.
Per la prospezione, lo scavo, il consolidamento della roccia, il rivestimento, la messa in esercizio ecc. si rimanda all'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, capitolo 7 )
Un impianto di trasporto all'interno di un pozzo fa sempre parte del progetto generale di un cantiere. Per questo motivo va integrato sia nel piano generale di sicurezza per il cantiere, sia in quelli relativi a singoli aspetti come il trasporto, la ventilazione e il salvataggio. È indispensabile valutare i potenziali rischi dell'impianto di trasporto sotterraneo tenendo conto dell'ambiente in cui si trova.
In particolare, occorre considerare le situazioni e i gruppi di persone sotto elencati:
I posti di lavoro e le vie di circolazione in prossimità della testa del pozzo devono essere realizzati in modo tale da impedire la caduta delle persone. Questo vale sia per l'esercizio normale che per l'esercizio particolare. Le persone che occupano postazioni di lavoro o percorrono vie di circolazione in prossimità della testa del pozzo non devono mettere in pericolo chi lavora all'interno del pozzo (ad esempio facendo cadere materiale o strumenti di lavoro). Se questo non può essere garantito durante l'esercizio particolare (ad esempio durante i lavori di manutenzione), nessuno deve trovarsi all'interno del pozzo fino a lavoro ultimato.
Il bordo del pozzo deve essere realizzato in modo impedire la caduta di persone, materiale o macchine edili all'interno del pozzo.
Per soddisfare questo requisito si può costruire lungo il bordo del pozzo un solido collare in cemento dell'altezza di almeno 40 cm e fissarvi un parapetto robusto, alto almeno 1,10 m (EN ISO 14122-3), realizzato pieno o con griglia a maglie fitte.
I punti di accesso ai mezzi adibiti al trasporto di persone e le stazioni di trasbordo all'interno o alla testa del pozzo non devono avere spigoli taglienti né permettere la caduta di persone o materiale al suo interno. Si possono adottare soluzioni ideate per gli ascensori destinati al trasporto di persone sui cantieri.
L'illuminazione del pozzo deve permettere di seguire a vista lo spostamento del carico.
Le persone che si trovano all'interno del pozzo devono essere in grado di comunicare tra loro in qualsiasi momento. È quindi indispensabile disporre di una rete di comunicazione affidabile ed efficiente. Se questa è fuori uso, l'impianto di trasporto non può essere utilizzato.
La rete di comunicazione vocale all'interno dell'impianto di trasporto deve essere affidabile, indipendente dal sistema di comunicazione del cantiere e funzionare anche in caso di interruzione di corrente. Bisogna garantire il collegamento tra:
Deve essere in funzione un secondo sistema affidabile di comunicazione vocale o di altro tipo che colleghi:
Tutte le fermate dell'impianto di trasporto del pozzo devono essere collegate alla rete di comunicazione.
Gli ordini di manovra ai macchinisti devono essere impartiti in modo chiaro e inequivocabile.
Per uscire dal pozzo devono essere disponibili due vie di fuga indipendenti. Una delle due deve rimanere in funzione anche in caso di interruzione di corrente (risalita di emergenza, alimentazione elettrica d'emergenza ecc.).
La capacità di trasporto necessaria per il salvataggio (disponibilità, grandezza, velocità ecc.) va determinata in base al pericolo e in previsione del maggior numero possibile di persone coinvolte. Soprattutto in caso di pericolo di allagamento, cedimento, incendio o esplosione deve essere possibile evacuare con un unico trasporto tutte le persone presenti nel pozzo.
In caso di guasto all'impianto di trasporto bisogna poter garantire il salvataggio di tutte le persone presenti nell'impianto.
Per il salvataggio dei feriti o per l'evacuazione di emergenza, è consentito utilizzare il mezzo di trasporto destinato ai materiali, a condizione che i passeggeri non corrano il rischio di essere feriti da spigoli taglienti, di cadere ecc.
Per la manutenzione è necessario seguire le istruzioni del fabbricante e rispettare le disposizioni al punto 6 della direttiva CFSL «Attrezzature di lavoro» (vedi qui in basso). Inoltre, sia il fabbricante sia il gestore sono tenuti a rispettare le regole della tecnica, in particolare quelle del trasporto a fune.
Le funi devono essere sottoposte ogni giorno a un controllo visivo.
I piani di revisione e manutenzione stabiliti dal fabbricante vanno rispettati con precisione.
I lavori di revisione e manutenzione devono essere documentati.
Per gli impianti di trasporto all'interno di pozzi obliqui* valgono le seguenti norme indipendentemente dalla differenza di altezza:
* Nei pozzi obliqui i trasportatori sono agganciati a una fune, seguono un percorso definito e vengono frenati in corrispondenza del gruppo motopropulsore.
Questi impianti devono essere notificati all’organo di controllo del Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie (IKSS) e autorizzati dal Cantone. Quando si progetta un pozzo con un’inclinazione molto contenuta (fino a 15°) o molto accentuata (oltre 75°), occorre concordare le regole da seguire con l’organo di controllo IKSS prima dell’inizio dei lavori.
Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie
Zeughausstr. 19, CH-3860 Meiringen
Tel: +41 33 972 30 00
Internet: www.ikss.ch
E-mail
I requisiti di sicurezza per gli impianti di trasporto all'interno dei pozzi verticali sono descritti nei seguenti paragrafi. Tali requisiti dipendono dalla profondità del pozzo.
Per i pozzi che non superano i 15 m di profondità, o per elementi percorribili ricavati da pali trivellati, pozzi piezometrici (pozzi in falda freatica) e da altre opere edili di questo tipo, si applicano per analogia i requisiti generali per i pozzi verticali e obliqui riportati in questa pagina informativa. Inoltre, occorre rispettare le seguenti disposizioni:
Per i pozzi di profondità compresa tra 15 e 100 m si applicano disposizioni speciali. Occorre inoltre tener conto di quanto indicato nei «Requisiti generali per i pozzi verticali e obliqui».
Per gli impianti di trasporto sotterranei sui quali o sotto i quali possono sostare persone durante la corsa, valgono le seguenti misure completate da quelle elencate al punto «Impianti per il trasporto di persone all'interno di pozzi» (vedi prossimo paragrafo).
Gli impianti di trasporto all'interno di pozzi vanno progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a manutenzione secondo le regole della tecnica, in particolare quelle del trasporto a fune. Deve inoltre essere disponibile un manuale di istruzioni conforme al punto 1.7.4, allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE [externer Link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:it:PDF].
Se esistono due sistemi di trasporto indipendenti per le persone e per il materiale che possono essere in funzione contemporaneamente, l'impianto di trasporto del pozzo non deve rappresentare un pericolo per l'impianto che trasporta le persone.
Occorre impedire che le persone non autorizzate possano mettere in funzione gli impianti di trasporto all'interno del pozzo.
Gli impianti di trasporto all'interno di pozzi devono essere manovrati esclusivamente da persone debitamente formate e autorizzate per iscritto da chi gestisce l'impianto.
Gli interventi (manutenzione, revisione, riparazione) sugli impianti di trasporto all'interno di pozzi devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato e autorizzate per iscritto dal gestore.
Gli impianti di trasporto all'interno di pozzi devono essere attrezzati con dispositivi di sicurezza in grado di prevenire eventuali danni alle persone in caso di un errore di manovra.
Di norma bisogna rispettare i seguenti punti:
Se si impiega una macchina per il trasporto di persone autorizzata dal fabbricante ai sensi dell'allegato 4 della Direttiva macchine (2006/42/CE), ad esempio un ascensore da cantiere, l'installazione e l'esercizio devono avvenire secondo i corrispondenti requisiti di sicurezza e tutela della salute.
Se per il trasporto di persone viene impiegata una macchina non costruita secondo l'allegato 4 della Direttiva macchine (2006/42/CE), come ad esempio un argano, una gru o simili, la progettazione, la costruzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione devono avvenire secondo le regole tecniche riconosciute.
Altrettanto vincolante è il capitolo 6 della Direttiva macchine 2006/42/CE: «Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone».
Per una maggiore completezza e precisione vanno inoltre soddisfatti i seguenti requisiti (punti 1 - 7).
La velocità nominale degli impianti di trasporto per materiale deve essere adeguata alle soluzioni tecniche e alle condizioni del luogo.
Al momento di definire la velocità degli impianti non guidati occorre considerare che il carico potrebbe oscillare o rimanere sospeso all'interno del pozzo.
Gli impianti per il trasporto di materiale devono presentare le caratteristiche seguenti:
Le piattaforme che si trovano all'interno dei pozzi devono essere progettate, costruite, installate, utilizzate e sottoposte a manutenzione secondo le regole della tecnica.
Le piattaforme devono essere realizzate in modo tale da impedire la caduta delle persone.
Le piattaforme all'interno di pozzi possono essere sostenute da funi e regolate in altezza tramite argani. Per le piattaforme sui quali o sotto le quali possono sostare persone sia durante il lavoro che il trasporto, valgono anche i requisiti di sicurezza che si applicano per gli impianti per il trasporto di persone all'interno di pozzi.
All'interno di pozzi di profondità superiore a 100 m, è opportuno eseguire la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto secondo le disposizioni tedesche per il settore minerario BVOS e le annesse regole tecniche (TAS ).
Se si adottano regole diverse, bisogna certificare che sia garantito lo stesso livello di sicurezza sia nella costruzione che nell’esercizio dell’impianto.
Oltre a questo vanno applicate le disposizioni riportate nei requisiti generali per i pozzi verticali e obliqui della presente pagina informativa. La valutazione del rischio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori.