Un montatore di ponteggi, impegnato nell'installazione di una torre scala, precipita da un'altezza di 10 m e si ferisce gravemente.
La vittima non aveva rispettato la corretta sequenza di montaggio ed era sprovvista dei DPI anticaduta.
Mancanza dei DPI anticaduta
La torre scala serve per accedere al tetto di un capannone su cui si devono svolgere dei lavori. Il montatore installa la torre con una sola rampa, che aggancia nuovamente a ogni piano. Tra il quinto e il sesto piano qualcosa va storto e la scala cede. L'operaio precipita nel vuoto da un'altezza di 10 m e nell'urto riporta gravi lesioni.
Dagli accertamenti è emerso che l’operaio non aveva rispettato la corretta sequenza di montaggio ed era sprovvisto dell'imbracatura di sicurezza.
Mancato rispetto delle regole vitali
Questo infortunio si sarebbe potuto evitare rispettando la seguente regola vitale per chi lavora su tetti e facciate.
Regola 1: realizziamo accessi sicuri per ogni postazione di lavoro.
In caso di mancato rispetto di una regola vitale bisogna dire STOP, sospendere i lavori, eliminare il pericolo e solo dopo riprendere i lavori.
Per evitare infortuni simili
Obblighi dei datori di lavoro e superiori
Eseguire una valutazione dei rischi e creare sul posto un piano di sicurezza (comprendente anche le misure per i casi di emergenza).
Formare e addestrare il personale sulla tecnica di lavoro da adottare.
Verificare le norme di sicurezza e farle rispettare.
Obblighi dei lavoratori
Installare i ponti dei ponteggi in modo che possano avere sempre un accesso sicuro. Questo significa che le rampe non devono essere sganciate e riattaccate per accedere ai piani superiori.
Per il montaggio della torre scala completare un ponte prima di passare a quello successivo.
Fissare tutte le parti del ponteggio per evitare un eventuale spostamento accidentale.
Montare e smontare il ponteggio secondo le disposizioni del fabbricante e le indicazioni contenute nell'opuscolo Suva «Ponteggi per facciate – Sicurezza nel montaggio e nello smontaggio».
Riferimenti di legge
Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 39 : Stabilità (del ponteggio)
Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 45 : Accessi ai posti di lavoro
Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 15 : Utilizzazione della protezione laterale
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