Queste informazioni riguardano gli ascensori per persone e merci che sono stati messi in funzione prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza sugli ascensori il 1° agosto 2001. Gli ascensori più vecchi hanno di solito un livello di sicurezza notevolmente inferiore rispetto ai nuovi impianti. Ad esempio, non sono dotati di porte di cabina, sono privi di un impianto per le chiamate di emergenza, non hanno una precisione esatta di fermata o sono sprovvisti di un interruttore generale lucchettabile.
Per aumentare il livello di sicurezza degli ascensori già installati, il Comitato europeo per la normazione (CEN) ha elaborato le «Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti» (SN EN 81-80). Questa norma riporta 74 situazioni di pericolo concreto che gli ascensori esistenti presentano rispetto a quelli nuovi. Per ogni pericolo vengono indicate le relative contromisure in base all'attuale stato della tecnica.
Come per tutte le attrezzature di lavoro, le aziende sono tenute ad adeguare i loro ascensori per persone e merci adottando le misure che sono necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (Legge sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF, art. 82).
Sappiamo per esperienza che il numero di infortuni legato agli ascensori per il trasporto di persone e merci nelle aziende è basso. Ciononostante, le ditte hanno l'obbligo di adeguare gli ascensori esistenti dal punto di vista della sicurezza tecnica. È l’azienda stessa a decidere autonomamente il momento in cui adattare l’impianto, che comunque dovrà avvenire al più tardi quando si procede al suo ammodernamento (consultare il relativo documento nella sezione «Altro materiale»).
La regolamentazione sopra descritta è definita per analogia nelle disposizioni di legge dei Cantoni Ginevra, Zurigo, Glarona e Ticino. I Cantoni di Ginevra e Zurigo hanno inoltre stabilito scadenze per l’attuazione di determinati punti della norma SN EN 81-80.
Gli ascensori per persone e merci senza porte di cabina devono essere adattati ed equipaggiati di porte di cabina con apertura automatica o azionate a mano (SN EN 81-80, pericolo 40). Questa misura può pregiudicare il flusso delle merci in azienda.
In questo caso e in via del tutto eccezionale, è possibile adottare come misura di sicurezza una barriera fotoelettrica di sicurezza anziché le porte di cabina.
Le barriere fotoelettriche non offrono lo stesso grado di protezione delle porte di chiusura e quindi non soddisfano il livello di protezione indicato nella norma SN EN 81-80 per i seguenti motivi:
L’installazione di una barriera fotoelettrica di sicurezza è consentito solo se l’installazione delle porte di cabina limita fortemente l’operatività oppure se questo comporta un onere eccessivo elevato per l’azienda.
Per un’azienda non è sempre facile fare una valutazione oggettiva per l’adattamento di una barriera fotoelettrica di sicurezza. Al fine di evitare decisioni errate, si consiglia di presentare in anticipo alla Suva una richiesta per l’installazione, anche per chiarire la certezza del diritto. È possibile scaricare l'apposito modulo alla voce «Altro materiale».