Quando l'AI impiega una persona in un laboratorio per invalidi o un centro di integrazione, il diritto federale stabilisce che questa deve essere coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Con un orario di lavoro settimanale inferiore alle 8 ore per ogni datore di lavoro è dovuta la copertura assicurativa per gli infortuni professionali, mentre le persone che lavorano più di 8 ore settimanali presso un datore di lavoro sono assicurate contro gli infortuni sia professionali che non professionali.
Se una persona sta seguendo una formazione professionale pratica e in base al contratto di formazione è previsto uno stage temporaneo presso un'altra azienda, la copertura assicurativa è comunque garantita dall'azienda formatrice.
Se impiegate disabili in laboratori per invalidi e centri d'integrazione, avete l'obbligo di garantire un guadagno minimo soggetto alla Suva di 14 franchi al giorno, 406 franchi al mese, 4 872 franchi all'anno. Il relativo importo deve essere indicato nella dichiarazione dei salari per l'intera durata dell'attività di integrazione (calcolando anche i fine settimana). Se la persona assicurata consegue un guadagno superiore alle tariffe descritte, nella dichiarazione dovrà essere indicato quest'ultimo.
In qualità di datore di lavoro, l'intero importo del premio è a vostro carico. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
Se la persona assicurata aveva diritto a un'indennità giornaliera ai sensi della legge AI prima dell'infortunio, allora l'indennità giornaliera deve corrispondere almeno all'indennità totale dell'assicurazione invalidità percepita fino a quel momento (indennità AI lorda settimanale x 52 : 365). Se la persona assicurata prima dell'infortunio riceveva oltre all'indennità giornaliera AI anche uno stipendio, una «paghetta» o un altro importo simbolico, tale importo viene rimborsato alla pari di un salario vero e proprio con un'indennità dell'80 per cento e non è incrementato alla tariffa minima.
Le persone che lavorano nei laboratori di apprendistato o protetti e che prima dell'infortunio non percepivano né un'indennità giornaliera AI, né un salario, non ricevono un'indennità giornaliera LAINF.
In casi particolari, la Suva può decidere diversamente da come sopra descritto. Siamo a vostra disposizioni per eventuali chiarimenti. Potete rivolgervi ai nostri esperti presso l'agenzia Suva di competenza che troverete attraverso questa pagina .