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Cosa è cambiato nell'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022?

Nel quadro degli sviluppi tecnici si è resa necessaria una revisione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione. Qui scoprite in quali punti l'edizione 2022 è stata cambiata, dove potete trovare un breve riepilogo delle novità e quali domande ci sono state poste sulla OLCostr revisionata.

Indice

      L'essenziale in breve

      Dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale, l'Ordinanza sui lavori di costruzione revisionata è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. L'edizione revisionata è il frutto della collaborazione tra le parti sociali dell'edilizia, la Confederazione, i cantoni e la Suva e ha ripercussioni su tutto il comparto edile svizzero, con oltre 70000 aziende direttamente interessate. Tra l'altro, le disposizioni modificate sono valide per lavori su scale portatili, bordi di tetti, ponteggi o anche in fosse e pozzi.

      Le tre modifiche principali sono:

      • documentazione scritta del piano di sicurezza e protezione della salute
      • misure per la protezione del personale in caso di lavori al sole, al caldo e al freddo
      • adeguata illuminazione per i posti di lavoro e le vie di passaggio

      I punti essenziali della OLCostr revisionata

      I punti essenziali della OLCostr revisionata

      Nella nostra pubblicazione sulle principali modifiche, vi offriamo una rapida panoramica su cosa è cambiato nell'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022. Qui potete scaricare L'essenziale in breve.

      88320.i.pdf
      Punti essenziali

      Di seguito trovate una sintesi delle principali modifiche apportate all'Ordinanza sui lavori di costruzione.

      PDF, 1.16 MB

      Conversazione tra esperti sull'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

      In questo video scoprite come Jürg Studer, capodivisione Sicurezza sul lavoro di Involucro edilizio svizzera, giudica le novità della OLCostr. Il colloquio tecnico è moderato da due rappresentanti della Suva.

      BauAV-Interview_de.m4v - Cover

      L'edizione 2022 completa

      Se desiderate leggere l'intera OLCostr revisionata, potete sia scaricare il testo dal sito Fedlex della Confederazione sia ordinarlo da noi in formato cartaceo.

      Excel-Datei mit allen überarbeiteten Dokumenten, die von der BauAV betroffen waren.
      Lista delle nostre pubblicazioni modificate

      L'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022 ha ripercussioni anche sulla nostra offerta di informazioni. Per questo motivo abbiamo compilato un elenco delle pubblicazioni aggiornate disponibili. Assicuratevi sempre di utilizzare per il vostro lavoro le informazioni e le pubblicazioni più recenti.

      Altre pubblicazioni interessate solo in modo marginale dalla revisione dell'Ordinanza saranno aggiornate nel corso dell'anno.

      XLSX, 50.2 KB

      Domande più frequenti (FAQ)

      Domande generali

      È considerato «datore di lavoro» chiunque impieghi dei lavoratori in un rapporto di lavoro dietro compenso. Ai sensi dell'art. 82 della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni , i datori di lavoro sono responsabili della sicurezza dei dipendenti nella loro azienda. Di conseguenza, tutti gli appaltatori che impiegano dei lavoratori sul cantiere sono responsabili dei propri collaboratori. In assenza delle misure di protezione necessarie ai fini della sicurezza, i datori di lavoro devono crearle in anticipo oppure proibire ai propri dipendenti di lavorare nel relativo posto di lavoro.

      Per garantire il corretto svolgimento del processo di costruzione è quindi opportuno tenere presente gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro già nella fase di pianificazione e coordinarli durante la costruzione.

      Tutte le carenze che rappresentano un grave pericolo diretto per i lavoratori, ad es. l'assenza di misure di protezione anticaduta nei punti non protetti situati a un'altezza di caduta di oltre 2 m.

      L'Ordinanza sui lavori di costruzione disciplina la sicurezza e la tutela della salute di tutti i lavori. Di conseguenza, tutte le imprese coinvolte nei lavori di costruzione sono interessate dalla revisione dell'Ordinanza.

      Occorre innanzitutto stabilire se l’impianto tecnico in questione è parte integrante dell’edificio ed è destinato al suo funzionamento. Vengono considerati parte dell’attrezzatura tecnica dell’edificio gli impianti solari, di riscaldamento, ventilazione o refrigerazione. Mentre una macchina per la produzione, come ad esempio una piegatrice per lamiere in acciaio, non è considerata parte dell’edificio in quanto installata separatamente.

      No, purtroppo le nostre risorse di personale non ci consentono di fornire attività di consulenza o formazione in azienda. Tuttavia, è possibile discutere le diverse questioni durante i controlli in azienda.

      L’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro nel settore principale della costruzione (UCSL) ha realizzato una presentazione  a scopo formativo.

      No. Dal 1° gennaio 2022 le nuove direttive sono giuridicamente vincolanti. Due eccezioni sono elencate negli articoli 123 e 124.

      Piano di sicurezza e di protezione della salute

      La Suva non fornisce soluzioni standard. Queste ultime vengono elaborate nell'ambito delle soluzioni settoriali insieme alle parti sociali coinvolte in base al settore specifico. Qui sono disponibili i piani per:

      In linea di principio, i piani devono contenere le misure proprie al cantiere. L’articolo 3  della precedente Ordinanza sui lavori di costruzione richiedeva già la pianificazione di queste misure. La novità è che ora devono essere redatte in forma scritta. Tuttavia, non è necessario elencare nuovamente l’intera valutazione dei rischi specifica del settore. Occorre solo registrare i punti rilevanti per il rispettivo cantiere tra cui, ad esempio, l’organizzazione d’emergenza sul cantiere o la formazione richiesta in loco.

      Il «Piano di sicurezza e salute sul cantiere» (pianificazione PSSC) può fornire un aiuto in tal senso.

      Tutti i datori di lavoro delle aziende coinvolte nei lavori di costruzione sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro. Devono far lavorare i propri dipendenti solo in luoghi sicuri, per questo motivo sono responsabili anche della definizione del piano di sicurezza e di protezione della salute. Tuttavia, devono considerare solo gli aspetti necessari per proteggere i propri collaboratori.

      In particolare, è opportuno sviluppare un piano sovraordinato specialmente per gli edifici più grandi. Questo permette di ottimizzare la pianificazione e l'esecuzione, portando così a tempi di costruzione più brevi e a una migliore qualità del lavoro realizzato. Per garantire un coordinamento ottimale delle misure di sicurezza il piano deve essere elaborato dai progettisti e dalla direzione dei lavori già nella fase di pianificazione. Le imprese esecutrici devono poi verificare che il piano comprenda tutti gli aspetti per loro rilevanti.

      L’articolo 4 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione dispone che il piano di sicurezza e protezione della salute sia disponibile prima dell’inizio dei lavori. Tuttavia, se i lavori in corso sono iniziati prima del 1° gennaio 2022, non è possibile soddisfare appieno questa disposizione. L’aspetto determinante, in questo caso, è la presunta durata dei lavori:

      a) Se la durata ha un orizzonte lungo o sono previste più tappe, è assolutamente opportuno o necessario creare il suddetto piano. In caso di domande invitiamo a contattare il proprio interlocutore presso la Suva.

      b) Se la conclusione dei lavori è prossima, non occorre creare il piano di sicurezza e protezione della salute.

      Obbligo di indossare un casco di protezione

      Per i lavori con i dispositivi di protezione individuale anticaduta o i lavori in sospensione a corde portanti si consiglia l'impiego di un cinturino sottogola con una resistenza di 50 kg secondo la norma SN EN 12492. Maggiori informazioni sono riportate nella guida CFSL alla sicurezza sul lavoro .

      Posti di lavoro e vie di passaggio

      No. Per «manufatti» si intendono costruzioni di grandi dimensioni che fungono da strutture portanti per le carreggiate. Si tratta, ad esempio, di ponti o terrapieni costruiti artificialmente, quindi ai sensi dell'Ordinanza sui lavori di costruzione una piastra di acciaio non è considerata un manufatto. Tuttavia, anche le piastre di acciaio devono essere realizzate e utilizzate in modo conforme alla loro destinazione d'uso.

      Se le persone che manovrano macchine edili o veicoli da trasporto non sono in grado di vedere autonomamente determinate zone di pericolo, queste devono essere sorvegliate adottando delle misure tecniche oppure impiegando del personale ausiliario.

      Scale portatili

      Sì, è consentito a patto che la scala a pioli sia impiegata in modo corretto.

      No. A causa del suo peso una scala con piattaforma è dotata di ruote per agevolarne lo spostamento e quindi non è facilmente trasportabile da una singola persona.

      Si intendono operazioni semplici che possono essere svolte in pochi minuti come, ad esempio, appendere una lampada oppure imbracare una casseratura per pareti. Se i lavori sono di lunga durata, è necessario utilizzare altri ausili come scale a palchetto, ponteggi mobili su ruote o piattaforme di lavoro elevabili.

      Sì, una scala leggera (massimo 15 kg) dotata di piattaforma è concepita per essere trasportata da una persona.

      Contro le cadute

      No. Le misure di protezione anticaduta da adottare per i casseri per solette a partire da un'altezza di caduta di 3 m sono riportate nella scheda tematica Suva 33033 «Casseri per solette in strutture con soffitti alti».

      Questo dipende dalla struttura del suolo, perché i montanti della protezione laterale devono poter essere saldamente ancorati nel terreno. Se la distanza dal bordo della scarpata è abbastanza grande da consentire alle persone di utilizzare lo spazio tra la protezione laterale e il bordo della scarpata come percorso pedonale, allora l'accesso a questa presunta via di passaggio deve essere impedito.

      Sì, a condizione che abbiano portato a termine con successo la formazione in conformità all'articolo 11a dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni.

      Una protezione laterale è necessaria a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m. È quanto prescrive il testo attuale dell'Ordinanza sui lavori di costruzione. Non c'è quindi più bisogno dell'eccezione descritta nella scheda tematica 33013. Ricordiamo inoltre che sul mercato si trovano i componenti necessari per realizzare le protezioni laterali.

      Ambiente di lavoro

      È responsabilità del datore di lavoro delle persone interessate. I datori di lavoro devono assicurare la necessaria sorveglianza mediante l'impiego di apparecchi di misurazione.

      Lavori sui tetti

      Sì. Ora a chi lavora sui tetti viene garantita la stessa protezione degli altri lavoratori sui cantieri. L'Ordinanza sui lavori di costruzione prevede delle eccezioni per i lavori di esigua entità (fino a due giorni per una persona).

      Per svolgere tali lavori senza protezioni anticaduta devono essere soddisfatte contemporaneamente tre condizioni:

      1. per ogni tetto i lavori devono durare complessivamente meno di due giorni per una persona; solo in questo caso si può applicare l'articolo 46 «Lavori di esigua entità»;
      2. l'altezza di caduta, misurata dal tetto alla terrazza, non deve superare i 3 m;
      3. la distanza orizzontale, misurata dal bordo del tetto al bordo esterno della terrazza, deve essere come minimo di 1,80 m. Eventuali bordi della terrazza con pericolo di caduta devono essere dotati di una protezione laterale a tre elementi.

      Idealmente bisognerebbe utilizzare sempre delle passerelle, in quanto questo tipo di misura previene in genere le cadute. La semplificazione dell’OLCostr per i lavori di breve durata su superfici del tetto consiste nel fatto che le misure di protezione anticaduta devono essere prese solo a partire da un’altezza di caduta di 3 m. Qualora però vi sia un rischio di scivolamento si applica anche in questo caso il limite critico di 2 m.

      Inoltre, a prescindere dalla portata dei lavori, è necessario adottare le seguenti misure minime:

      • per inclinazioni del tetto inferiori o uguali a 60°: fune di sicurezza;
      • per inclinazioni del tetto superiori a 60°: piattaforme di lavoro elevabili o dispositivi equivalenti.

      Se la fune di sicurezza non è in grado di fornire la protezione necessaria, come nel caso di una caduta a pendolo con impatto, occorre adottare delle misure aggiuntive.

      Ponteggi

      Sì. La presenza di un montacarichi aiuta, ad esempio, a tutelare la salute dei lavoratori e a svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficiente. Tuttavia, l'Ordinanza sui lavori di costruzione richiede che venga installato solo sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m.

      L’articolo 56 stabilisce che sui ponteggi da lavoro con un’altezza superiore a 25 m occorre installare un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. L’altezza di 25 m viene misurata a partire dal suolo fino al bordo superiore del corrente principale (normalmente si tratta della corsia del ponteggio superiore più 2 m).

      No. La regola «telaio-parapetto-telaio» è stata abrogata dal 1° gennaio 2022. Ora, a partire da un’altezza di caduta di 2 m, anche i lavoratori delle imprese di ponteggi devono proteggersi contro le cadute dall’alto utilizzando, ad esempio, delle installazioni tecniche tra cui una protezione laterale montata dal piano inferiore o dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (funi di sicurezza).

      Un adeguamento di lieve entità è, ad esempio, la posa di una o poche tavole fermapiedi. Secondo l'articolo 64 gli adeguamenti di lieve entità devono essere discussi con l'installatore del ponteggio e concordati in forma scritta o altra forma che consenta la prova per testo.

      Secondo la norma SN EN 12811-1, nei ponteggi standard o modulari la distanza tra la superficie del piano di calpestio e il bordo superiore del corrente principale può essere ridotta a 950 mm.

      Trincee, pozzi e scavi

      Sì. Le limitazioni previste dall'art. 73 riguardano solamente la costruzione dei pozzi e non l'accesso in un secondo momento alla canalizzazione tramite le scale a pioli nei pozzi ultimati.

      Sì. Se uno scavo o uno scavo generale è più profondo di 1,5 m occorre fornire una prova di sicurezza per la scarpata, se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

      Lavori in sotterraneo

      Un'esplosione o un incendio nei lavori in sotterraneo di solito comporta una minaccia seria e diretta per le persone coinvolte. Per questo motivo, i motori a combustione che funzionano con carburanti a basso punto di infiammabilità come quelli a benzina e gas liquefatto non devono essere utilizzati nei lavori in sotterraneo.

      Lavori in sospensione a funi portanti

      In linea di principio, è consentito lavorare in sospensione a funi portanti soltanto se non è possibile eseguire il lavoro in un altro modo meno rischioso. I sistemi di protezione collettiva (ad es. protezione laterale, reti di sicurezza) e gli ausili tecnici come le piattaforme di lavoro elevabili devono essere sempre privilegiati rispetto ai sistemi di protezione individuale. La persona incaricata di definire le misure di protezione anticaduta deve essere in possesso dello standard di formazione «Capoprogetto APF di livello 3». Si veda a riguardo la scheda tematica «Lavori in sospensione a corde portanti».

      Altre domande

      Su questa pagina web pubblichiamo regolarmente le informazioni e le notizie più importanti. Tuttavia, se qui non trovate la risposta alla vostra domanda, i nostri specialisti saranno lieti di rispondervi via e-mail: bereich.bau@suva.ch

      Suva, Settore costruzioni
      Rösslimattstrasse 39
      6005 Luzern

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