Spiegazioni sulla determinazione della rendita e sull'indennità per menomazione dell'integrità

Indice

Standard Variante
Codice
2264.I
Supporto informativo
Schede tematiche, PDF, 2 pagine A4
Edizione
03/07/2024

Descrizione

Se, in seguito ad un infortunio o una malattia professionale, la capacità di guadagno dell'assicurato è compromessa in modo permanente o temporaneo, questi ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Per il calcolo della rendita si tengono in considerazione i seguenti fattori.

  • L'invalidità si misura in base al grado di invalidità, che può essere calcolato confrontando la capacità al guadagno prima e dopo la menomazione e calcolando la capacità di guadagno riacquisita dopo un trattamento medico. Ai fini del calcolo della rendita AI, il reddito così ottenuto viene nuovamente confrontato con il reddito percepito prima dell'invalidità. Se al momento della determinazione della rendita è atteso un incremento della capacità di guadagno dovuto a un adattamento dell'infortunato alle conseguenze dell'infortunio e a un suo ambientamento alla nuova situazione, la AI provvede a ridurre la rendita o a introdurre una limitazione temporale.
  • Inoltre, per il calcolo della rendita di invalidità, svolge un ruolo determinante il guadagno annuo, ossia il salario che l'infortunato ha percepito da uno o più datori di lavoro nell'anno precedente l'infortunio.

La rendita AI viene così calcolata in base al grado di invalidità e al guadagno annuo. In caso di invalidità totale la rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, mentre se l'invalidità è parziale viene ridotta in proporzione.

Indipendentemente dal grado di invalidità, la persona infortunata ha, inoltre, diritto a un'indennità per menomazione dell’integrità se accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica. In questo caso si tratta di un'indennità unica.

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