Gli investigatori possono guardare nelle camere da letto utilizzando i droni? No, ovviamente. Verifichiamo gli argomenti e i fatti.
La Suva accoglie con favore il chiaro «sì» della popolazione svizzera nei confronti della normativa sulle osservazioni. In questo modo le assicurazioni sociali potranno nuovamente avvalersi degli investigatori in caso di sospetto motivato e si impedirà lo sperpero di milioni di franchi per prestazioni illegittime, a danno della grande maggioranza di assicurati onesti, che pagano i premi regolarmente.
Falso: Il Consiglio federale ha chiaramente smentito questa affermazione: di fatto, gli investigatori delle assicurazioni sociali non hanno maggiori competenze in materia di sorveglianza di quante non ne abbiano la polizia o il pubblico ministero. Ad esempio, non sono autorizzati ad appostarsi in strada e filmare una persona nel suo salotto di casa. Se intendono impiegare strumenti tecnici per localizzare un assicurato, tanto la polizia e il pubblico ministero quanto gli investigatori delle assicurazioni sociali necessitano dell'autorizzazione del tribunale competente.
Falso: Come ha stabilito l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel rapporto esplicativo sulla consultazione (pagina 10), è vietato riprendere persone sospette dal suolo pubblico mediante fotografie o video all'interno di abitazioni private. La legge ammette osservazioni solo in luoghi accessibili al pubblico o liberamente visibili da un luogo accessibile al pubblico, quali ad esempio giardini o balconi.
Falso: La legge ammette l'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato, ad esempio trasmettitori GPS e droni, solo in presenza dell'approvazione del tribunale competente. Con i droni non è però consentito effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro.
Vero: L'art. 43a cpv. 5 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce chiaramente che un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti.
Falso: Ai sensi di legge, per poter svolgere un'osservazione occorre un indizio concreto, che certamente non sussiste nel caso di una banale influenza. A prescindere da questo, la Suva ricorre alle osservazioni solo come ultima ratio, poiché si tratta di uno strumento molto costoso nell'ambito della lotta alle frodi assicurative: la spesa, infatti, può arrivare fino a 30 000 franchi.
Falso: Alla Suva, il team specializzato nella lotta alle frodi assicurative opera in base a regole e processi chiari. Il suo compito è condurre accertamenti sui casi di sospetta frode e raccogliere fatti, ricorrendo come ultima ratio alle osservazioni. Il ricorso arbitrario a questa prassi è escluso poiché ai sensi di legge, per svolgere un'osservazione, occorre sempre un indizio concreto.
Falso: È la Suva a decidere, sulla base della storia infortunistica complessiva dei propri assicurati, se erogare o meno le prestazioni assicurative. In tale contesto si basa su una serie di dati concreti, quali documenti compilati da medici diversi, perizie o colloqui personali. La Suva ricorre all'osservazione per chiarire una fattispecie; tale processo le consente semplicemente di ottenere altri documenti utili su cui basarsi per prendere le sue decisioni.
Falso: In oltre il 99 per cento dei casi, i beneficiari di prestazioni sono onesti. Le prestazioni di cui usufruiscono sono legittime e nessuno le contesta.
Falso: Ogni anno la Suva gestisce oltre 460 000 casi di infortunio e finora ha fatto ricorso alle osservazioni circa 15 volte all'anno. Non si può quindi parlare di sospetto generale.
Falso: La Suva non persegue scopi di lucro. I risparmi sui costi garantiscono riduzioni dei premi a beneficio esclusivo degli assicurati.
Falso: La legge , in sostanza, si limita a mantenere l'attuale prassi. Non vi è motivo di aspettarsi una sorveglianza capillare, poiché per legge un'osservazione presuppone tassativamente la presenza di indizi concreti.
Falso: Secondo le argomentazioni del Consigliere federale Alain Berset nel dibattito agli Stati durante la sessione invernale 2017, i microfoni direzionali non vanno autorizzati. Gli investigatori possono utilizzare solo microfoni integrati nelle fotocamere direttamente dal produttore. In tal modo si percepiscono gli stessi suoni e rumori udibili anche dalle altre persone presenti nelle immediate vicinanze. Come in passato, gli investigatori non possono né utilizzare microfoni direzionali né intercettare conversazioni telefoniche.
Falso: Da un lato, i droni possono essere impiegati solo con l'autorizzazione del tribunale competente per localizzare l'assicurato, senza però effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro. Dall'altro, tali registrazioni sono vietate nelle abitazioni private. Su questo punto si sono già espressi chiaramente sia il Consiglio federale che il rapporto esplicativo sulla consultazione (pagina 10).
Falso: Gli articoli della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) riguardano da un lato le assicurazioni sociali e dall'altro le società di assicurazione private che offrono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Queste ultime possono ricorrere alla sorveglianza degli assicurati solo ed esclusivamente in tale ambito.
Questione discrezionale: L'ambito in cui vengono inserite le norme è una decisione politica. Il fatto che questi articoli rientrino nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è una scelta sensata, poiché nella stessa legge sono indicati tutti gli altri strumenti finalizzati ad accertare i diritti alle prestazioni.