
Formazione per lavori esposti a pericoli particolari
- I lavori esposti a pericoli particolari necessitano una formazione.
- A seconda del tipo di attività, la formazione per i lavori esposti a pericoli particolari può aver luogo in un centro di formazione o in azienda.
- In questa pagina sono disponibili informazioni sulle formazioni per i lavori esposti a pericoli particolari e sui centri di formazione esistenti.
I datori di lavoro possono affidare i lavori esposti a pericoli particolari soltanto a dei lavoratori adeguatamente formati al riguardo, come stabilito dall'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), articolo 8 . Se un lavoratore esegue da solo un lavoro pericoloso, il datore di lavoro deve farlo sorvegliare.
Che cosa sono i lavori esposti a pericoli particolari?
Si parla di lavori esposti a pericoli particolari se:
- l'esperienza derivante dall'analisi degli infortuni o delle malattie professionali dimostra che si tratta di un lavoro esposto a pericoli particolari;
- la gravità del danno in caso di infortunio è elevata e la formazione può contribuire in maniera determinante a minimizzare i rischi;
- l'attività presenta elevati rischi di infortunio o di malattia professionale ed è possibile ridurre in modo significativo il rischio esaurendo le misure tecniche di protezione;
- il lavoro presuppone la conoscenza dei maggiori pericoli e la capacità di sapersi proteggere da questi.
Modello formativo A
Presso centri di formazione con documentazione di formazione e d'esame riconosciuta
Solo i centri di formazione con documentazione di formazione e d'esame riconosciuta possono offrire e svolgere la formazione. È necessario il riconoscimento da parte di un'istituzione designata dal Consiglio federale. Una volta terminata la formazione, se i requisiti sono soddisfatti, i partecipanti ricevono un attestato di formazione.
È sempre necessaria un'istruzione complementare relativa alla situazione specifica in azienda.
Modello formativo B
Presso centri di formazione con autodichiarazione
I centri di formazione o i formatori possono autodichiarare che la loro formazione soddisfa lo stato della tecnica. Una volta terminata la formazione, i centri di formazione verificano se sono state acquisite le competenze necessarie. Se i requisiti sono soddisfatti, i partecipanti ricevono un attestato di formazione del centro di formazione.
È sempre necessaria un'istruzione complementare relativa alla situazione specifica in azienda.
Modello formativo C
In azienda da parte di una persona esperta
Una persona esperta forma i collaboratori in azienda. Per fare ciò, deve disporre di un'adeguata esperienza e di competenze pedagogiche. La durata e i contenuti della formazione dipendono dai requisiti riconosciuti nel settore. Una volta terminata la formazione, la persona esperta verifica se i partecipanti hanno acquisito le competenze necessarie. In caso affermativo, l'azienda rilascia un attestato di formazione nel quale sono riportate le competenze trasmesse. La formazione in azienda è valida solo per l'azienda in cui è stata svolta.
In linea di principio ogni formazione ammessa nel modello B può essere svolta anche secondo il modello C.
Quando è necessaria una formazione?
Di seguito è riportato un elenco di lavori esposti a pericoli particolari, suddivisi per ambiti tematici, per i quali è necessaria una formazione. La descrizione dettagliata delle singole formazioni e i centri di formazione che offrono i relativi corsi sono disponibili nelle pagine dedicate.
- Manovra di gru a torre e autogrù
- Manovra di gru di carico montate su camion
- Imbracatura di carichi con gru
- Montaggio, smontaggio e manutenzione delle gru (specialisti di gru)
- Manovra di macchine edili
- Manovra di pompe per calcestruzzo
- Manovra di piattaforme di lavoro elevabili
- Lavori in condizioni di sovrappressione
- Lavori con la motosega
- Lavori con dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Lavori con esplosivi
- Lavori in sospensione a corde portanti
L'elenco non è esaustivo. Ulteriori formazioni sono disponibili per gli altri ambiti tematici.
- Lavori con la motosega
- L’abbattimento di alberi; l’atterramento di alberi rimasti impigliati; l’allestimento di alberi (Direttiva CFSL, cifra 4.1.2)
- L’allestimento di alberi abbattuti dal vento (legname di tempesta)
- L’esbosco (seguiranno informazioni)
- Il montaggio, lo smontaggio e l’esercizio di teleferiche (Direttiva CFSL, allegato 2)
- Lavori con dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Manovra di macchine edili
- Utilizzo di prodotti fitosanitari
L'elenco non è esaustivo. Ulteriori formazioni sono disponibili per gli altri ambiti tematici.
- Manovra di carrelli elevatori
- Manovra di gru industriali
- Manovra di gru di carico montate su camion
- Manovra di piattaforme di lavoro elevabili
- Imbracatura di carichi con gru
- Lavori con la motosega
- Lavori con dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Utilizzo di apparecchi e impianti che emettono radiazioni ionizzanti
- Trasporto di merci pericolose
L'elenco non è esaustivo. Ulteriori formazioni sono disponibili per gli altri ambiti tematici.
- Manovra di carrelli elevatori
- Manovra di gru industriali
- Manovra di gru di carico montate su camion
- Imbracatura di carichi con gru
- Trasporto di merci pericolose
- Conduzione e accompagnamento di veicoli ferroviari aziendali
- Manovra di gru a torre e autogrù
- Montaggio, smontaggio e manutenzione delle gru (specialisti di gru)
- Trasporto di sostanze radioattive
- Manovra di piattaforme di lavoro elevabili
- Manovra di pompe per calcestruzzo
- Manovra di veicoli battipista (disponibile solo in tedesco)
L'elenco non è esaustivo. Ulteriori formazioni sono disponibili per gli altri ambiti tematici.