Caduta da una torre scala
Indice
L'essenziale in breve
- Un montatore di ponteggi, impegnato nell'installazione di una torre scala, precipita da un'altezza di 10 m e si ferisce gravemente.
- La vittima non aveva rispettato la corretta sequenza di montaggio ed era sprovvista dei DPI anticaduta.
Mancanza dei DPI anticaduta
La torre-scala serve per accedere al tetto di un capannone su cui si devono svolgere dei lavori. Il montatore installa la torre con una sola rampa, che aggancia nuovamente a ogni piano. Questa pratica mette a rischio la vita delle persone ed è proibita. Tra il quinto e il sesto piano qualcosa va storto e la scala cede. L'operaio precipita nel vuoto da un'altezza di 10 m e nell'urto riporta gravi lesioni. Dagli accertamenti è emerso che la torre scala non era stata installata correttamente e che non erano state usate le imbracature di sicurezza.
Mancato rispetto delle regole vitali
Questo infortunio si sarebbe potuto evitare rispettando la seguente regola vitale per chi lavora su tetti e facciate.
- Regola 1: realizziamo accessi sicuri per ogni postazione di lavoro.
In caso di mancato rispetto di una regola vitale bisogna dire STOP, sospendere i lavori, eliminare il pericolo e solo dopo riprendere i lavori.
Per evitare infortuni simili
Obblighi dei datori di lavoro e superiori
- Eseguire una valutazione dei rischi e creare sul posto un piano di sicurezza (comprendente anche le misure per i casi di emergenza).
- Formare e addestrare il personale sulla tecnica di lavoro da adottare.
- Verificare le norme di sicurezza e farle rispettare.
Obblighi dei lavoratori
- Installare i ponti dei ponteggi in modo che possano avere sempre un accesso sicuro. Questo significa che le rampe non devono essere sganciate e riattaccate per accedere ai piani superiori.
- Per il montaggio della torre scala completare un ponte prima di passare a quello successivo.
- Fissare tutte le parti del ponteggio per evitare un eventuale spostamento accidentale.
- Montare e smontare il ponteggio secondo le disposizioni del fabbricante e le indicazioni contenute nell'opuscolo Suva «Ponteggi per facciate – Sicurezza nel montaggio e nello smontaggio».
Riferimenti di legge
- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 50
: Stabilità (del ponteggio) - Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 56
: Accessi ai posti di lavoro - Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 23
: Utilizzazione della protezione laterale - Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 29
: Altre protezioni contro le cadute - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), art. 32a
: Utilizzazione delle attrezzature di lavoro