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Caduta da una torre scala

Indice

L'essenziale in breve

  • Un montatore di ponteggi, impegnato nell'installazione di una torre scala, precipita da un'altezza di 10 m e si ferisce gravemente.
  • La vittima non aveva rispettato la corretta sequenza di montaggio ed era sprovvista dei DPI anticaduta.

Mancanza dei DPI anticaduta

Unfallhergang Treppenturm

La torre-scala serve per accedere al tetto di un capannone su cui si devono svolgere dei lavori. Il montatore installa la torre con una sola rampa, che aggancia nuovamente a ogni piano. Questa pratica mette a rischio la vita delle persone ed è proibita. Tra il quinto e il sesto piano qualcosa va storto e la scala cede. L'operaio precipita nel vuoto da un'altezza di 10 m e nell'urto riporta gravi lesioni. Dagli accertamenti è emerso che la torre scala non era stata installata correttamente e che non erano state usate le imbracature di sicurezza.

Mancato rispetto delle regole vitali

Questo infortunio si sarebbe potuto evitare rispettando la seguente regola vitale per chi lavora su tetti e facciate.

  • Regola 1: realizziamo accessi sicuri per ogni postazione di lavoro.

In caso di mancato rispetto di una regola vitale bisogna dire STOP, sospendere i lavori, eliminare il pericolo e solo dopo riprendere i lavori.

Per evitare infortuni simili

Obblighi dei datori di lavoro e superiori

  • Eseguire una valutazione dei rischi e creare sul posto un piano di sicurezza (comprendente anche le misure per i casi di emergenza).
  • Formare e addestrare il personale sulla tecnica di lavoro da adottare.
  • Verificare le norme di sicurezza e farle rispettare.

Obblighi dei lavoratori

  • Installare i ponti dei ponteggi in modo che possano avere sempre un accesso sicuro. Questo significa che le rampe non devono essere sganciate e riattaccate per accedere ai piani superiori.
  • Per il montaggio della torre scala completare un ponte prima di passare a quello successivo.
  • Fissare tutte le parti del ponteggio per evitare un eventuale spostamento accidentale.
  • Montare e smontare il ponteggio secondo le disposizioni del fabbricante e le indicazioni contenute nell'opuscolo Suva «Ponteggi per facciate – Sicurezza nel montaggio e nello smontaggio».

Riferimenti di legge

  • Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 50 : Stabilità (del ponteggio)
  • Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 56 : Accessi ai posti di lavoro
  • Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 23  : Utilizzazione della protezione laterale
  • Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), art. 29 : Altre protezioni contro le cadute
  • Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), art. 32a  : Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

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