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Lavori sui tetti: disposizioni e norme

La sicurezza contro le cadute dall'alto ha la massima priorità nei lavori sui tetti. In generale i tetti devono essere messi in sicurezza con una protezione collettiva. L'uso di misure di protezione individuale è concesso solo in casi eccezionali. Si informi sulle disposizioni e sulle norme vigenti.

Indice

      L'essenziale in breve

      I lavori sui tetti sono pericolosi. Perciò è importante che lei e i suoi dipendenti siate sempre in sicurezza per questi lavori. Diverse disposizioni regolano l'impiego di misure di protezione:

      • Per lavori di una certa entità, che durano più di due giorni di lavoro per persona, è obbligatoria una protezione collettiva come ad esempio una parete di ritenuta sul tetto o un ponte da lattoniere.
      • Trova le informazioni più importanti nell'opuscolo «Lavori sui tetti» e anche ai link sulle relative leggi, ordinanze e norme.
      • Queste informazioni si rivolgono a tutti i professionisti che svolgono lavori sui tetti, così come le progettiste e i progettisti che devono tenere in considerazione i requisiti di sicurezza al momento della gara d'appalto.

      In generale a cosa si deve fare attenzione?

      Le misure di protezione obbligatorie per legge per i lavori sui tetti sono stabilite nell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) artt. 27  , 28  , da 41 a 46 .

      L'opuscolo «Lavori sui tetti» descrive e illustra nel dettaglio queste misure di sicurezza.

      Creazione di tetti e lavori di una certa entità

      Proprio nei lavori di una certa entità ci sono molte persone sul tetto con vari compiti. In determinate circostanze alcune di loro non conoscono il pericolo di una caduta dall'alto.

      Obbligo di predisporre misure di protezione collettiva

      In caso di lavori di una certa entità sui tetti sono obbligatorie misure di sicurezza collettive. Come protezione collettiva valgono ad esempio un ponteggio per facciata, una rete di sicurezza o una passerella. Il bordo del tetto deve essere messo in sicurezza da un ponte da lattoniere o da un parapetto.

      Metta in sicurezza le aperture nel tetto indipendentemente dall'altezza di caduta con una copertura resistente alla rottura, una rete di sicurezza o un ponteggio di ritenuta.

      Ulteriori informazioni

      Dispositivi di ancoraggio sui tetti

      Anche per l'utilizzo e la manutenzione successivi di un tetto dovrebbe essere presente preferibilmente una protezione collettiva contro le cadute dall'alto. I dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta) possono essere utilizzati solamente se la situazione edilizia non offre nessuna protezione contro le cadute dall'alto. In questo caso deve pianificare e installare sistematicamente dispositivi di ancoraggio per lavorare con l'imbracatura di sicurezza.

      Per maggiori informazioni:

      Misure semplificate per lavori di piccola entità

      Quando tutti i lavori sul tetto (lattoniere, copritetto, ecc.) durano meno di due giorni di lavoro per persona, possono essere eseguiti con i dispositivi di protezione anticaduta (fune di sicurezza). Qui valgono le direttive dell'articolo 46 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) .

      Il modo in cui può occuparsi della sicurezza in questi lavori di piccola entità è descritto nelle pubblicazioni seguenti:

      I lavori di manutenzione di durata superiore a due giorni di lavoro per persona richiedono l'adozione di misure di protezione collettiva, come per altri lavori di una certa entità.

      Riferimenti di legge

      La scheda tematica «Absturzsicherungsmassnahmen auf Dächern / Verantwortlichkeiten» (disponibile solo in tedesco) dell'«Associazione aziende svizzere involucro edilizio» indica chi è responsabile per i dispositivi anticaduta in base alle leggi e alle norme vigenti.

      In base all'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) art.17 i tetti devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza.

      Nel terzo capitolo dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), artt. 27 , 28 , da 41 a 46  si definiscono le misure di protezione necessarie per i lavori sui tetti.

      Secondo la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) art. 82  bisogna prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

      Il proprietario di un'opera, in base al Codice delle obbligazioni (CO) art. 58 , deve fare in modo che il tetto del proprio edificio sia dotato di dispositivi di sicurezza a norma.

      Un parapetto (parapetto piatto, parete di ritenuta sul tetto, parete di protezione da copritetto, ecc.) per i lavori di edilizia e manutenzione deve rispettare come minimo la norma SN EN 13374 «Sistemi temporanei di protezione dei bordi – Specifiche di prodotto, metodi di prova».

      Nel caso di parapetti e ringhiere in edifici pubblici si applicano le regole della legge edilizia cantonale (ad esempio SIA 358).

      I dispositivi per l'ancoraggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta) e i loro fissaggi sull'opera devono essere conformi a una delle seguenti leggi o regolamentazioni riconosciute (attestazione da fornire da parte delle aziende: dichiarazione di conformità e prestazioni):

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