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Assicurazione infortuni di persone coinvolte in provvedimenti dell'AI e impiegate in laboratori per invalidi

Foglio informativo per imprese, uffici AI e assicuratori infortuni

Indice

L'essenziale in breve

  • L'impresa è responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni se esiste un contratto di lavoro, di tirocinio o di formazione.
  • Le persone che partecipano a un provvedimento dell'AI e sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro sono assicurate contro gli infortuni alla Suva per il tramite del competente ufficio AI.
  • Chi esercita un'attività lavorativa in un laboratorio per invalidi o in un centro di integrazione e riceve un'indennità giornaliera dell'AI o una rendita AI è assicurato alla Suva.

Copertura assicurativa

In merito alla copertura assicurativa durante l'integrazione da parte dell'AI vige la seguente sequenza:

  • Le persone che partecipano a provvedimenti dell'AI con un contratto di lavoro, di tirocinio o di formazione (contratto individuale di lavoro) sono assicurate contro gli infortuni tramite il datore di lavoro.
  • Le persone che partecipano a un provvedimento dell'AI e sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro sono assicurate contro gli infortuni alla Suva per il tramite del competente ufficio AI. («Assicurazione contro gli infortuni di persone coinvolte in provvedimenti dell'AI» [AINF AI])

Buono a sapersi

L'ufficio AI informa queste persone in merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni. I fornitori di provvedimenti ricevono una copia di questa informazione.

  • Chi esercita un'attività lavorativa in un laboratorio per invalidi o in un centro di integrazione e riceve prestazioni dell'AI sotto forma di indennità giornaliera o rendita è assicurato alla Suva secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e l'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
  • Se non percepite alcuna indennità giornaliera o rendita dell'AI siete assicurati a condizione che la vostra attività serva alla formazione professionale alla pari di un periodo di pratica o che il datore di lavoro abbia un interesse economico alla vostra prestazione lavorativa.

Quando sussiste la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali?

I dipendenti sono assicurati d'obbligo contro gli infortuni non professionali (INP) se lavorano almeno otto ore la settimana presso lo stesso datore di lavoro. La copertura INP sussiste anche se per un periodo prolungato prevalgono le settimane con almeno otto ore di lavoro.

Attenzione: se i dipendenti sono impiegati con meno di otto ore la settimana o in prevalenza con meno di otto ore la settimana, vale quanto segue:

  • essi sono assicurati contro gli infortuni professionali e le malattie professionali nonché contro gli infortuni sul tragitto diretto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.
  • essi non sono assicurati contro gli infortuni nel tempo libero (infortuni non professionali) e dovrebbero includere questa copertura presso la cassa malati.

Dichiarazione dei salari e premi

Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi e può dedurre il premio INP dal salario della persona assicurata. Per le persone che seguono un periodo di pratica deve essere dichiarato un guadagno giornaliero soggetto a premi di almeno 81.20 franchi dal compimento del 20° anno di età e 40.60 franchi prima del compimento del 20° anno di età.

Per le persone assicurate tramite l'AI, i premi per gli infortuni professionali e non professionali sono a carico dell'assicurazione per l'invalidità. Se la copertura assicurativa contro gli infortuni ha luogo tramite l'AI, l'impresa non riporta le persone interessate nella sua dichiarazione dei salari per questa attività.

In caso di occupazione permanente di persone disabili si applica un guadagno minimo soggetto a premi di 14 franchi al giorno, 406 franchi al mese o 4872 franchi all'anno. Il relativo importo deve essere indicato nella dichiarazione dei salari per l'intera durata del provvedimento (inclusi i fine settimana). Se la persona assicurata consegue un guadagno superiore agli importi menzionati, fa stato quest'ultimo.

Importo dell'indennità giornaliera in caso di prestazione

Se fino all'infortunio una persona assicurata aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la Legge sull'assicurazione per l'invalidità, l'indennità giornaliera per infortunio corrisponde all'importo netto dell'indennità giornaliera dell'AI e a eventuali prestazioni per i figli.

Se la persona assicurata consegue oltre al guadagno legato al provvedimento dell'AI anche un reddito da lavoro, ad esempio nell'ambito di un'attività accessoria, per questo reddito riceve un'indennità giornaliera dell'80 per cento conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

Le persone impiegate in laboratori di apprendistato o per invalidi che hanno diritto a una rendita di invalidità, ma che prima dell'infortunio non avevano nessun diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, non ricevono nessuna indennità giornaliera per infortunio.

Chi non percepisce nessuna rendita di invalidità e prima dell'infortunio non riceveva nessuna indennità giornaliera dell'AI ha diritto dopo un infortunio a un'indennità giornaliera minima (20 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato dal compimento del 20° anno di età e 10 per cento prima del compimento del 20° anno di età).

Nota

In casi particolari la Suva può effettuare una valutazione diversa da quella appena descritta. Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. Contattate la vostra agenzia Suva o il nostro customer service center: 0848 820 820 (in Svizzera max. CHF 0.08 / min.).

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