Copertura assicurativa

Indice

      Standard Variante
      Codice
      3825.I
      Supporto informativo
      Schede tematiche, PDF
      Edizione
      14.06.2023

      Descrizione

      Un numero sempre crescente di svizzeri lavora in uno Stato dell'UE o dell'AELS per conto di un committente svizzero. Al datore di lavoro si pone, quindi, la questione della copertura assicurativa per il personale distaccato. Nel nostro foglio informativo potete trovare tutti i dettagli più importanti.

      La copertura assicurativa è disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'UE, nel quale sono stabilite le prestazioni erogabili alle persone che subiscono un infortunio professionale o contraggono una malattia professionale in uno degli Stati aderenti.

      Per i lavoratori svizzeri, che si infortunano o contraggono una malattia professionale in uno Stato dell'UE o dell'AELS, valgono le seguenti disposizioni:

      • Per le spese di cura si applicano le condizioni del Paese in cui si lavora.
      • L'assicuratore del rispettivo paese sostiene le spese di cura e le fattura alla Suva,
      • che a sua volta corrisponde tutte le prestazioni in contanti, come le indennità giornaliere.
      • Anche le prestazioni erogate in seguito a un infortunio non professionale vengono rimborsate in base alle disposizioni del paese ospitante, ma in questo caso vengono contabilizzate dalla LAINF.

      Se il vostro personale deve recarsi per lavoro in uno Stavo dell'UE, informatevi per tempo sulla libera circolazione delle persone e sulla copertura dell'assicurazione contro gli infortuni. Nel nostro foglio informativo potete trovare tutte le principali nozioni di base. Per maggiori dettagli potete rivolgervi alla cassa di compensazione AVS.

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