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Assicurazione per imprenditori | Prestazioni

L’assicurazione per imprenditori tutela i lavoratori indipendenti in caso di infortuni e malattie professionali. Qui scoprirete su quali prestazioni potete contare.

Indice

L'essenziale in breve

Molti lavoratori indipendenti sono esposti a un rischio di infortunio piuttosto elevato. È quindi consigliabile che i lavoratori indipendenti e i loro familiari che collaborano nell’azienda senza percepire salario stipulino la nostra assicurazione facoltativa per imprenditori contro infortuni e malattie professionali.

La nostra assicurazione per imprenditori offre le seguenti prestazioni:

  • Assunzione delle spese di cura in regime ambulatoriale e stazionario
  • Versamento di un’indennità giornaliera pari all’80 per cento del guadagno assicurato
  • Pagamento di una rendita d’invalidità, che assieme alla rendita AVS/AI (rendita complementare) può raggiungere al massimo il 90 per cento del guadagno assicurato.
  • Prestazioni in capitale sotto forma di indennità per menomazione dell’integrità o di assegno per grandi invalidi
  • Rendite per superstiti ai superstiti dopo il decesso della persona assicurata

Chi può assicurarsi?

  • Titolari di ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita dei settori che rientrano nei campi di attività della Suva (ai sensi dell’art. 66 LAINF .)
  • Coniugi, partner in concubinato e altri familiari che collaborano in azienda senza percepire un salario.
  • Persone che lavorano in parte come dipendenti e in parte come indipendenti.
  • Frontalieri che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera e sono domiciliati in un Paese UE, a condizione che siano già stati soggetti al diritto svizzero in materia di assicurazioni sociali.

Ricco catalogo di prestazioni

Siamo un partner su cui i lavoratori indipendenti possono fare affidamento. La nostra ricca offerta di prestazioni garantisce loro ampie tutele dopo un infortunio e in caso di malattie professionali.

Ecco una panoramica delle prestazioni dell’assicurazione per imprenditori.

L’assicurazione per imprenditori copre le seguenti spese:

  • cure ambulatoriali e ospedaliere prestate da medici, dentisti e chiropratici, inclusi farmaci, esami e analisi da loro prescritti.
  • Mezzi ausiliari per compensare pregiudizi fisici e funzionali (ad es. ausili per la deambulazione).
  • Spese di salvataggio e recupero nonché spese di viaggio e trasporto necessarie per ragioni mediche.
  • Nei Paesi UE/AELS e in un numero limitato di altri Stati le spese di cura vengono assunte in base ad accordi specifici; nel resto del mondo si può raggiungere un importo massimo equivalente al doppio dei costi che sarebbero insorti in Svizzera per le stesse cure.
  • Spese di sepoltura fino a un importo equivalente a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato (attualmente CHF 2842).

L’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato e viene versata a partire dal 3°, 15° o 30° giorno dopo il verificarsi dell’infortunio.

È assicurato al massimo l’80 per cento del salario massimo LAINF vigente (attualmente CHF 148 200).Il diritto all’indennità giornaliera termina con il pieno recupero della capacità lavorativa, con la decorrenza della rendita di invalidità o con la morte dell’assicurato.

In caso di invalidità totale l’assicurazione versa l’80 per cento del salario assicurato, ammontare che in caso di invalidità parziale si riduce in proporzione al grado dell’invalidità. La prestazione come rendita complementare, sommata alle rendite AVS/AI, non può superare il 90 per cento del guadagno assicurato.

La rendita per invalidità può essere ridotta al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Tale riduzione è calcolata in funzione dell’età al momento in cui si è verificato l’infortunio e del grado di invalidità. Se l’infortunio è avvenuto dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento non si ha più diritto a una rendita per invalidità.

Le vittime di infortunio ricevono un’indennità per menomazione dell’integrità se l’infortunio ha causato un significativo danno fisico o psichico. L’indennità per menomazione dell’integrità è versata sotto forma di prestazione in capitale una tantum fino all’ammontare massimo del guadagno assicurato.

Gli assicurati che a seguito di infortunio o malattia professionale hanno bisogno in via permanente dell’aiuto di terzi sono destinatari di un assegno per grandi invalidi. L’ammontare dell’assegno varia da due a sei volte l’importo massimo del guadagno assicurato.

In caso di decesso dell’assicurata o dell’assicurato i familiari superstiti ricevono una rendita ripartita come segue:

  • 40 per cento al coniuge superstite
  • 15 per cento a ciascun orfano di un genitore e 25 per cento a ciascun orfano di entrambi i genitori
  • non oltre il 70 per cento in presenza di più superstiti
  • al massimo il 90 per cento del guadagno assicurato se sommata alle rendite AVS/AI (rendite complementari)

Prestazioni in denaro a seguito di infortunio o malattia professionale

Il grafico che segue illustra le prestazioni dell’assicurazione per imprenditori sul lungo periodo. Se un assicurato vittima di infortunio rimane inabile al lavoro per un periodo prolungato, dopo il cosiddetto periodo di attesa viene versata l’indennità giornaliera (1) pari all’80 per cento del guadagno assicurato.

Il grafico illustra nello schema le prestazioni sul lungo periodo dell’assicurazione per imprenditori in base al periodo di attesa per il versamento di indennità giornaliere e rendite.

Panoramica dell’ammontare di indennità giornaliera e prestazioni sotto forma di rendita a seguito di infortunio.

L’indennità giornaliera viene pagata finché la persona infortunata non recupera la capacità lavorativa. L’assicurazione di invalidità subentra nel caso in cui la persona infortunata non possa più riprendere a lavorare. L’assicurazione per imprenditori integra la rendita dell’assicurazione per l’invalidità portandola al massimo al 90 per cento del guadagno assicurato (2), (3), inclusa indennità di rincaro (4). La Suva è l’unica impresa assicurativa che versa questa rendita a vita.

La rendita per invalidità può essere ridotta al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Tale riduzione è calcolata in funzione sia dell’età al momento in cui si è verificato l’infortunio sia del grado di invalidità. Se infortunio è avvenuto dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento non si ha più diritto a una rendita per invalidità.

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