Informazioni per le ditte specializzate in bonifiche da amianto
Per ottenere il riconoscimento come ditta specializzata in bonifiche da amianto è necessario soddisfare diversi requisiti. Vi spieghiamo come ottenere questo riconoscimento, dove trovare il modulo di notifica e quali sono i centri di formazione per il personale specializzato.
Indice
L'essenziale in breve
La rimozione, il trasporto e lo smaltimento dell’amianto sono soggetti a direttive chiare.
I punti principali sono:
- È possibile accettare incarichi che comportano il rilascio di quantità significative di fibre di amianto pericolose solo se la vostra azienda è riconosciuta quale ditta specializzata in bonifiche d'amianto.
- Ai sensi dell'articolo 86 dell'OLCostr
occorre notificare alla Suva un intervento di bonifica da sostanze nocive almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori. - L'azienda si impegna a rispettare quanto disciplinato dalla Direttiva CFSL «Amianto» (consultare la FAQ relativa alla direttiva).
Procedura per il rilascio e la revoca del riconoscimento
In Svizzera vigono disposizioni chiare per aumentare la sicurezza nella manipolazione di materiali contenenti amianto. Per questo motivo i lavori di risanamento che comportano un rilascio elevato di fibre possono essere eseguiti solo da ditte riconosciute dalla Suva. Se l’amianto viene rimosso, trasportato o smaltito in modo improprio, il riconoscimento può essere revocato.
Formazione come specialista in bonifiche da amianto
Si cerca personale specializzato in bonifiche da amianto. Se desiderate svolgere questo compito di grande responsabilità, avete bisogno di conoscenze specialistiche specifiche. In Svizzera esistono diversi centri dove è possibile ottenere una solida formazione.
Notificare una bonifica da amianto
Perché è importante notificare alla Suva un intervento di bonifica da sostanze nocive almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori? Da un lato, questo lasso di tempo vi aiuta nella pianificazione. Dall’altro, possiamo effettuare controlli sporadici per una maggiore sicurezza. Se riscontriamo una modalità di lavoro inadeguata, possiamo intervenire e, se necessario, revocare il riconoscimento.
FAQ: Domande e risposte sulla direttiva CFSL 6503 «Amianto»
Dopo la pubblicazione della direttiva CFSL 6503 «Amianto», abbiamo organizzato degli eventi con ditte specializzate in bonifiche da amianto per informarle sulle novità. Su richiesta di queste ditte, pubblichiamo su questa pagina le cinque domande e risposte più rilevanti relative alla direttiva CFSL.
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Domanda/Problema
Gli esperti di ispezioni sono incaricati, dietro compenso, di effettuare analisi per accertare la presenza di amianto e di redigere perizie sulle sostanze nocive. A mio avviso, le ditte specializzate in bonifiche da amianto non possono essere chiamate a rispondere delle perizie sulle sostanze nocive. Perché esistono esperti di ispezioni se le ditte specializzate in bonifiche da amianto devono controllare le perizie sulle sostanze nocive?
Risposta
Gli esperti di ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni e le imprese che offrono le relative ispezioni sono responsabili delle perizie sulle sostanze nocive.
I datori di lavoro sono responsabili della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, di conseguenza devono valutare, prima dell’inizio dei lavori, se le perizie sulle sostanze nocive realizzate dagli esperti di ispezioni sono plausibili.
I datori di lavoro che riscontrano errori nelle perizie sulle sostanze nocive realizzate dagli esperti di ispezioni devono accertare i fatti, definire opportune misure e attuarle.
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Domanda/Problema
A quali obblighi di aggiornamento sono soggetti gli specialisti in bonifiche da amianto? Ad esempio, vale un corso per specialisti nella diagnostica?
Risposta
Gli specialisti in bonifiche da amianto devono dimostrare di possedere le conoscenze necessarie in materia secondo l’art. 84 OLCostr. L’aggiornamento obbligatorio sancito dall’art. 85 OLCostr serve ad approfondire le conoscenze tecniche e a mantenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi.
Un corso per specialisti nella diagnostica non copre i contenuti necessari per le bonifiche da amianto; pertanto non vale come sufficiente formazione continua secondo la OLCostr. Le conoscenze necessarie comprendono in particolare:
- conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute
- metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di materiali contenenti amianto
- impiego appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle altre attrezzature di lavoro
- elaborazione di un piano di lavoro
- tenuta di un giornale di cantiere
- direzione e istruzione del personale nei cantieri
Tutti i centri di formazione elencati dalla Suva che offrono corsi specialistici in bonifiche da amianto organizzano anche i relativi corsi di aggiornamento. La Suva verifica la qualità delle suddette offerte formative. Il datore di lavoro deve dimostrare alla Suva, su richiesta, che gli specialisti abbiano frequentato il corso di aggiornamento.
Motivo
Un corso per specialisti nella diagnostica non adempie l’obbligo di aggiornamento, poiché non trasmette contenuti rilevanti ai fini pratici per eseguire bonifiche da amianto in sicurezza.
L’elenco degli istituti di formazione è consultabile alla pagina web della Suva «Centri di formazione e corsi passerella per personale specializzato in bonifiche da amianto».
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Domanda/Problema
Una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta può svolgere per conto di suoi partner (altre ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute) lavori notificati dall’azienda partner?
Risposta
Le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono svolgere solo quei lavori che esse hanno notificato direttamente e che vengono eseguiti sulla base della valutazione dei rischi nel piano di lavoro.
È consentito collaborare con aziende partner soltanto se su ogni cantiere è sempre presente uno specialista formato, dipendente dell’azienda notificante, che funge da responsabile e ha la facoltà di impartire istruzioni nei confronti di tutte le persone coinvolte.
Motivo
Questa norma garantisce che le bonifiche da amianto siano effettuate soltanto da aziende con conoscenze tecniche e informazioni necessarie sui pericoli. La presenza di uno specialista dell’azienda è intesa a garantire che la sicurezza, la responsabilità e l’autorità di impartire istruzioni siano sempre espletate sul cantiere.
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Domanda/Problema
La frequenza minima di ricambio d’aria deve essere registrata nel bilancio del ricircolo d’aria (cfr. direttiva CFSL 6503). Come va comprovato il ricircolo d’aria? In base a quale norma sono controllati gli strumenti di misura?
Risposta
La frequenza minima di ricambio d’aria può essere controllata e documentata con un anemometro. La Suva raccomanda di non utilizzare un anemometro a elica troppo piccolo.
Come dimostrare il ricircolo d’aria e secondo quale norma controllare gli strumenti di misura:
- prova: misurazione con anemometro in loco
- aria di scarico dell’estrattore: più di 15 volte il volume della zona ogni ora
- punti di misurazione: controllare le bocchette di ventilazione, soprattutto i locali critici
- unità di decontaminazione: funzionanti, le valvole non devono essere incollate, aperture di 3–4 cm nella parte inferiore
- documentazione: annotare le misurazioni iniziali e quelle successive
Se nella zona di bonifica si raggiunge un numero di ricambi d’aria inferiore a otto in un’ora, occorre apportare migliorie.
Lo strumento di misura va verificato conformemente alle indicazioni del fabbricante, e comunque almeno una volta l’anno.
Motivo
Oltre alle misure volte a limitare il rilascio di polvere, un ricambio d’aria sufficiente è essenziale per la prevenzione.
Ulteriori informazioni sono contenute nella norma «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura» (norma SN EN ISO/IEC 17025).
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Domanda/Problema
Cosa occorre fare prima di revocare le misure di protezione/il confinamento? Chi provvede a mettere in atto le misure? A cosa bisogna prestare attenzione?
Risposta
Dopo la pulizia finale bisogna procedere a un collaudo visivo preliminare al fine di rilevare la completa assenza di residui di amianto. La ditta specializzata in bonifiche da amianto deve effettuare il collaudo preliminare e documentarlo.
Una terza parte indipendente dalla ditta specializzata in bonifiche da amianto (ad es. un’azienda di misurazione indipendente) effettua l’ispezione visiva e misura la concentrazione di fibre (cifra 7.4.9 della direttiva CFSL 6503).
L’ispezione visiva serve soprattutto ad accertare che siano soddisfatte le condizioni per la misurazione di declassamento, controllando in particolare che le superfici siano asciutte e pulite e che non siano più presenti residui del materiale contenente amianto da bonificare. Solo in questo caso si procede alla misurazione di declassamento.
L’indipendenza della terza parte rispetto alla ditta specializzata in bonifiche da amianto deve essere garantita soprattutto per i seguenti compiti:
- elaborazione del piano di misurazione
- esecuzione delle ispezioni visive
- esecuzione delle misurazioni dell’aria ambiente
Riguardo alle misurazioni dell’aria ambiente, le ditte specializzate in bonifiche da amianto non devono essere informate in anticipo sulla posizione dei punti di misurazione (pubblicazione FACH 2955: «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell’aria ambiente» (www.suva.ch/2955.i).
Se le misure di protezione nella zona da bonificare non sono state revocate debitamente (ad es. soltanto due misurazioni dell’aria anziché tre o più), la Suva infligge sanzioni alla ditta specializzata in bonifiche da amianto. Questa deve pertanto accertarsi che la terza parte indipendente abbia eseguito correttamente le misurazioni di declassamento.
La versione integrale delle domande più frequenti (FAQ) e la direttiva CFSL 6503 «Amianto» sono disponibili qui in formato PDF.
Trasportare e smaltire correttamente i materiali contenenti amianto
Se trasportate amianto, dovete rispettare le normative ADR/SDR. Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto fate riferimento all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). È inoltre necessario rispettare l’Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e le disposizioni cantonali in materia.
Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili qui:
- BAG – Amianto
- UFAM
- rifiuti.ch
- Rapporto Polludoc «Smaltimento dei materiali di demolizione contenenti amianto» su mandato dell’UFAM, 19.12.2024

