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La mia azienda è assicurata presso la Suva?

La Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) stabilisce quali tipi di aziende sono tenute ad assicurarsi presso la Suva. Le imprese che non rientrano nell’ambito di competenza della Suva devono assicurare i propri lavoratori presso altre assicurazioni private.

Indice

      L'essenziale in breve

      Ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le lavoratrici e i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie professionali.

      • La LAINF stabilisce quali aziende e tipi di aziende sono tenuti ad assicurare i propri dipendenti presso la Suva.
      • Gli aspetti determinanti in tal senso sono le attività svolte concretamente all’interno delle singole imprese, nonché il modo in cui esse vengono esercitate.
      • Le aziende che non rientrano nei criteri indicati all’articolo 66 LAINF possono assicurare i propri dipendenti presso un altro assicuratore ai sensi dell’art. 68 LAINF.

      Aziende assicurate obbligatoriamente

      La Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni stabilisce all’art. 66 LAINF quali tipi di aziende devono assicurarsi obbligatoriamente alla Suva. Alla Suva sono assicurate ad esempio le seguenti aziende:

      • aziende operanti nell’edilizia e nel genio civile
      • aziende industriali dedite alla produzione di componenti di macchine
      • aziende chimiche
      • aziende di trasporto di merci o persone
      • falegnamerie
      • officine da fabbro
      • industrie alimentari
      • aziende di distribuzione di elettricità, gas e acqua
      • aziende di lavoro temporaneo
      • studi di architettura
      • aziende di ingegneria
      • ecc.

      Le imprese che non rientrano nell’ambito di competenza della Suva devono assicurare i propri lavoratori presso altre assicurazioni private (art. 68 LAINF ).

      Ogni azienda riceve una valutazione individuale

      L’accertamento delle attività concrete effettivamente esercitate e delle condizioni d’esercizio compete all’agenzia Suva locale ed è svolto in conformità con i principi generali di diritto amministrativo. Ogni impresa ha diritto a ricevere una valutazione individuale basata sulle sue condizioni d’esercizio specifiche.

      I proprietari d’impresa sono tenuti a notificare all’agenzia Suva competente l’apertura, la modifica o la cessazione dell’esercizio di un’azienda che presumibilmente soggiace all’obbligo di assicurazione presso la Suva (art. 59 cpv. 1 LAINF e art. 92 cpv. 4 LAINF ) e a collaborare agli accertamenti della Suva.

      Affidate incarichi a mandatarie e mandatari?

      Non tutti i potenziali mandatari o freelance sono effettivamente indipendenti. Ad esempio i cottimisti e i subappaltatori sono generalmente considerati lavoratori dipendenti. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda tematica della Suva: Ricorso a persone terze

      Chiedete sempre ai mandatari una prova scritta del loro stato professionale con riferimento all’attività svolta, rilasciata dalla Suva o dalla cassa di compensazione.In materia di assicurazioni sociali, è anche possibile informarsi direttamente presso la Suva.

      La datrice o il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’assicurazione contro gli infortuni tutte le persone assicurate obbligatoriamente. Così facendo tutelate voi stessi e l’azienda da eventuali pagamenti arretrati di premi LAINF e contributi AVS/AI, IPG e AD.

      Importante: i datori di lavoro sono tenuti al pagamento di eventuali premi INP anche se non possono più esigerli dalle mandatarie e dai mandatari interessati.

      La Suva e le casse di compensazione AVS effettuano revisioni periodiche dell’azienda: la Suva, l’AVS e le altre assicurazioni sociali vi addebiteranno i premi sui salari non computati correttamente a lavoratori dipendenti (o falsi indipendenti) con effetto retroattivo (fino a un massimo di cinque anni).

      Prevedete di avviare un’attività indipendente?

      Questa scelta estingue l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e si ripercuote anche sull’AVS, sulla previdenza professionale e sull’assicurazione contro la disoccupazione.

      Per prima cosa bisogna rivolgersi alla propria cassa di compensazione AVS e presentare una richiesta di accertamento dello stato di indipendente. Se la l’attività dichiarata rientra nei settori assicurati dalla Suva (cfr. art. 66 LAINF ), la cassa di compensazione inoltra la richiesta a noi. Dopo un accertamento della situazione occupazionale, la Suva vi contatterà direttamente.

      Le principali differenze tra l’attività dipendente e indipendente sono descritte nell’opuscolo della Suva Svolge un’attività indipendente?

      Indicazioni importanti per chi intende fondare un’azienda

      Prima di avviare l’esercizio:

      Chi intende fondare un’azienda ha l’obbligo di notificarlo alla Suva ai sensi dell’art. 59 LAINF: la comunicazione deve pervenire almeno 14 giorni prima dell’inizio delle attività.

      Durante l’esercizio:

      I titolari di azienda sono soggetti ad altri obblighi tra cui:

      • tenere la contabilità salariale (art. 93 LAINF ) e fornire la dichiarazione annua dei salari (p. es. tramite Swissdec)
      • notificare i cambiamenti intervenuti nell’azienda
        (art. 92 cpv. 4 LAINF )
      • pagare i premi (art. 91 cpv. 3 LAINF)
      • garantire la sicurezza sul posto di lavoro
      • notificare immediatamente gli infortuni
      • informare il personale in uscita riguardo all’assicurazione convenzionale

      Alla cessazione dell’esercizio:

      L’obbligo di notifica vale anche per la cessazione dell’attività: la Suva deve ricevere la relativa comunicazione almeno 14 giorni prima della cessazione.

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