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Quali sono i soggetti assicurati contro gli infortuni?

Ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ogni persona dipendente in Svizzera è assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie professionali. Scoprite in questa pagina se siete assicurati anche contro gli infortuni non professionali e durante le vacanze all’estero o le missioni all’estero.

Indice

      L'essenziale in breve

      L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni assicura il personale dipendente impiegato in Svizzera contro gli infortuni e le malattie professionali. Chi è impiegato per più di otto ore a settimana presso lo stesso datore di lavoro è assicurato anche contro gli infortuni non professionali.

      Inoltre, anche familiari, soci, azionisti e membri di una società cooperativa sono considerati assicurati d’obbligo ai sensi della LAINF, purché siano collaboranti nell’impresa.

      La copertura assicurativa si applica anche alle persone che svolgono l’apprendistato o prestano aiuto estivo così come a coloro che:

      • svolgono lavoro a domicilio
      • praticantato
      • volontariato
      • stage

      Anche se lavorate all’estero per conto della vostra azienda siete assicurati ai sensi della LAINF, in presenza di determinati requisiti.

      Infortuni professionali e non professionali

      L’art. 7 LAINF stabilisce quali infortuni sono da considerarsi professionali. Vi rientrano gli infortuni subiti dalle persone assicurate nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nel suo interesse. Sono inoltre coperti gli infortuni durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se si è autorizzati a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla propria attività professionale.

      Tutti gli altri infortuni sono considerati non professionali ai sensi dell’art. 8 LAINF .

      Specificità del lavoro a tempo parziale

      Tutto il personale è assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali. Chi lavora per almeno 8 ore alla settimana presso il medesimo datore di lavoro è assicurato obbligatoriamente anche contro gli infortuni non professionali.

      Chi lavora a tempo parziale per meno di 8 ore alla settimana

      • deve assicurarsi personalmente contro gli infortuni non professionali; Richiedete la consulenza della vostra assicurazione
      • è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali e gli infortuni sul percorso diretto per e dal lavoro.

      Persone occupate all’estero

      Se siete impiegati da un datore di lavoro svizzero che vi distacca all’estero, ai sensi dell’art. 2 LAINF siete assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali anche nel paese straniero, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

      • essere assicurati a titolo obbligatorio in Svizzera immediatamente prima di venir distaccati all’estero;
      • l’attività all’estero deve avere una durata limitata nel tempo;
      • durante questo periodo il rapporto di lavoro deve rimanere in essere;
      • al termine dell’attività all’estero bisogna riprendere il lavoro in Svizzera come dipendente.

      I datori di lavoro che inviano il personale all’estero devono comunicarlo per tempo alla cassa di compensazione AVS competente, che emetterà un apposito certificato.

      Incarichi a una mandatario o una mandataria

      Non tutti i potenziali mandatari o freelance sono effettivamente indipendenti. Ad esempio, coloro che lavorano a cottimo o in subappalto sono generalmente considerati lavoratori dipendenti. Maggiori informazioni sull’argomento sono contenute nella nostra scheda tematica «Ricorso a persone terze».

      Se ricorrete a una persona che dichiara di svolgere un’attività indipendente, chiedetele un attestato del suo stato professionale, come una conferma scritta rilasciata dalla Suva o dalla cassa di compensazione. In materia di assicurazioni sociali, è anche possibile informarsi direttamente presso la Suva.

      Non dimenticate che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’assicurazione contro gli infortuni tutte le persone assicurate obbligatoriamente. Così facendo tutela se stesso e la sua azienda da eventuali pagamenti arretrati di premi LAINF e contributi AVS/AI/IPG/AD. Inoltre il datore di lavoro deve assumersi anche eventuali premi INP, nonostante sia praticamente impossibile esigerli dalla persona interessata.

      La Suva e le casse di compensazione AVS effettuano revisioni periodiche dell’azienda. Se sono stati versati salari non computati correttamente a lavoratori dipendenti (o falsi indipendenti), la Suva, l’AVS e le altre assicurazioni sociali addebitano gli importi mancanti retroattivamente fino a un massimo di cinque anni.

      Importante: ogni singolo caso deve essere accertato e valutato individualmente sulla base della fattispecie rilevante, applicando le disposizioni di legge determinanti.

      Copertura assicurativa in tutto il mondo

      Chi è assicurato contro gli infortuni non professionali gode della copertura assicurativa ai sensi della LAINF anche durante le vacanze all’estero.

      Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nel nostro opuscolo Assicurato in tutto il mondo – Buon viaggio con la copertura assicurativa Suva per gli infortuni non professionali all’estero.

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