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Mezzi propri a garanzia della solvibilità

I mezzi propri della Suva tutelano i diritti degli assicurati contro le conseguenze dei rischi assicurativi e di investimento.

Indice

      L'essenziale in breve

      Grazie ad essi, la Suva riesce a ottemperare ai propri obblighi anche negli anni meno favorevoli. Tali fondi-cuscinetto sono così composti:

      • gli accantonamenti di fluttuazione che coprono i rischi di investimento;
      • le riserve di compensazione tecnico-assicurative che coprono il rischio assicurativo.

      I mezzi propri in due parole

      Le fluttuazioni degli investimenti, l’inflazione o i sinistri estremi si verificano purtroppo con una certa regolarità. La Suva ha bisogno di riserve adeguate che le permettano di corrispondere le prestazioni anche in questi frangenti.

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      La Suva necessita di un cuscinetto finanziario per diverse necessità.

      Accantonamenti di fluttuazione
      Gli accantonamenti di fluttuazione servono a compensare i rischi degli investimenti. La Suva investe a lungo termine anche in azioni e immobili ed è naturale che i redditi realizzati siano soggetti a fluttuazioni. Negli anni in cui la Suva realizza più ricavi di quelli necessari all’adempimento dei propri impegni, costituisce degli accantonamenti di fluttuazione. A questi potrà poi attingere negli anni in perdita.

      Riserve di compensazione tecnico-assicurative
      Queste riserve sono destinate principalmente a coprire i rischi legati all’attività di assicurazione. Tali rischi riguardano ad esempio l’andamento degli infortuni o l’inflazione. Le riserve sono costituite per ogni classe di rischio. Qui trovate informazioni sulle classi di rischio.

      Le riserve di compensazione tecnico-assicurative sono create quando il gettito dei premi supera le spese per i costi degli infortuni e altre prestazioni. La Suva attinge a queste riserve quando i costi di infortunio in un dato anno superano le entrate. All’opposto, le riserve di compensazione non più necessarie vengono sciolte e ridistribuite agli assicurati sotto forma di una riduzione dei premi. In ottemperanza al principio della proporzionalità, la Suva non può vincolare fondi che non sono necessari all’espletamento del suo mandato legale.

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