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Dispositivi di ancoraggio sui tetti

Per i lavori sui tetti è obbligatoria una protezione anticaduta. La protezione collettiva ha per principio la priorità sulle misure di protezione individuali. Per garantire la protezione individuale, i tetti devono essere dotati di dispositivi di ancoraggio adeguati. Informatevi qui sulle norme e direttive.

Indice

      L'essenziale in breve

      Lavorando sui tetti si è sempre esposti al pericolo di cadute che possono avere gravi conseguenze. Per evitare questo pericolo, già durante la progettazione di un edificio si devono prevedere misure di protezione. E la protezione collettiva, come ad esempio un ponteggio per facciate, una ringhiera o una rete di sicurezza, hanno la priorità assoluta.

      Solo se non sono possibili misure di protezione collettive, potete ricorrere a una misura individuale come ad esempio l’imbracatura di sicurezza. Conformemente alle direttive, esperti in materia devono progettare in questo caso dei dispositivi di ancoraggio per la protezione individuale.

      Tenete presente che il vostro personale può fissare i propri dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPIac) solo a sistemi di ancoraggio verificati.

      Lavorare sui tetti

      Chi lavora sui tetti si espone a rischi di caduta dall’alto o in seguito allo sfondamento della copertura. A rappresentare un pericolo sono le aperture nei tetti e i lucernari non resistenti alla rottura. Inoltre, anche su tetti con pendenze esigue vi è il rischio di scivolare e di cadere dal bordo del tetto.

      Tenete conto di questi pericoli già nella fase di progettazione dell’edificio. I dispositivi di protezione collettiva (ad es. parapetti, reti di sicurezza) sono assolutamente prioritari rispetto a quelli individuali (dispositivi di protezione individuale anticaduta, DPIac). Se non è possibile realizzare sistemi di protezione collettiva, devono essere previsti adeguati dispositivi di ancoraggio per l’imbracatura di sicurezza.

      Dispositivi di ancoraggio

      I dispositivi di ancoraggio sui tetti sono sistemi per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPIac). Sono costituiti da diversi elementi e comprendono uno o più punti di ancoraggio (fissi o mobili). I dispositivi di ancoraggio costituiscono il collegamento con la struttura portante o il tetto.

      Progettare i dispositivi di ancoraggio

      Incaricate degli specialisti della progettazione dei dispositivi di ancoraggio sui tetti e del loro allestimento. Durante la progettazione bisogna infatti considerare diversi parametri. Di questi fanno parte la geometria del tetto, l’estensione dell’area da mettere in sicurezza e le esigenze delle utilizzatrici e degli utilizzatori futuri. Questi devono poter svolgere sul tetto anche lavori di manutenzione e riparazione in piena sicurezza.

      Provvedete quindi a dotare anche gli edifici già esistenti di questi dispositivi. La scheda informativa «Progettare i dispositivi di ancoraggio sui tetti» vi fornisce tutte le informazioni utili per progettare i dispositivi di ancoraggio.

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      I dispositivi di ancoraggio sui tetti devono essere progettati correttamente.
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      Dispositivo di ancoraggio su un tetto spiovente.
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      Linea vita orizzontale installata in modo permanente su un tetto.

      Riferimenti di legge

      Nell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) sono disciplinate le prescrizioni e regole per la protezione anticaduta sui tetti. Osservate in particolare i seguenti articoli:

      Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)

      Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione
      Art. 27 Rete di sicurezza e ponteggio di ritenuta per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette
      Art. 28 Salire su elementi prefabbricati per coperture di tetti e per solette
      Art. 29  Altre protezioni contro le cadute
      Art. 41 Misure da prendere ai bordi dei tetti
      Art. 42 Parete di ritenuta sul tetto per lavori su tetti esistenti
      Art. 43 Protezione dalle cadute attraverso le aperture tra il ponte da lattoniere e la facciata
      Art. 44 In generale
      Art. 45 Superfici del tetto non resistenti alla rottura
      Art. 46 Lavori di esigua entità

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