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Come usare in sicurezza i dispositivi per sollevare persone e cose?

I dispositivi di sollevamento per cose e persone devono soddisfare delle direttive. Ad esempio quanto è sicuro il suo ascensore per materiali o montacarichi? La aiutiamo a valutare la sicurezza del suo apparecchio e a migliorarla dove necessario. Scopra di più sulle norme vigenti e sulle misure di sicurezza più importanti.

Indice

L'essenziale in breve

I dispositivi di sollevamento per persone e cose sono suddivisi in varie categorie. A seconda della categoria valgono requisiti di sicurezza diversi che sono stabiliti nelle norme applicabili. Tuttavia deve sempre fare attenzione a tre regole di base nella gestione degli apparecchi di sollevamento:

  • Si assicuri che questi impianti siano utilizzati solo da persone che sanno come utilizzarli. A seconda della categoria è necessaria una formazione accurata (ad es. piattaforma di lavoro elevabile).
  • Sottoponga gli impianti a corretta manutenzione.
  • Ci sono dispositivi di sollevamento adatti solo alle merci. Si accerti che qui non salga mai nessuno.

Trasporto delle persone consentito - solo se sicuro

I dispositivi di sollevamento per persone e cose (chiamati anche apparecchi di sollevamento) sono ad esempio montacarichi per merci che possono caricare anche le persone, montacarichi per il trasporto di persone e materiali o anche piattaforme di lavoro elevabili. Tutte queste macchine sono indispensabili nella quotidianità lavorativa - e allo stesso tempo legate a pericoli.

Requisiti tecnici

Affinché i suoi dipendenti possono utilizzare in sicurezza il suo ascensori per il trasporto di materiali o il suo montascale, gli impianti devono soddisfare determinati requisiti tecnici. I dispositivi di sollevamento per persone e cose non devono essere conformi dalla Direttiva sugli ascensori 2014/33/UE, ma alla Direttiva macchine 2006/42/CE. Questa definisci i requisiti fondamentali per garantire la sicurezza e la tutela della salute.

Per poter utilizzare questi impianti in sicurezza, ad esempio, la velocità di corsa massima non può superare 0,15 m/s, a meno che la norma armonizzata consente una velocità superiore. Inoltre un impianto con un'altezza di sollevamento superiore a 3 m - se non è conforme a una norma armonizzata - deve essere sottoposto a una delle due procedure di valutazione della conformità per stabilire se soddisfa le disposizioni della Direttiva macchine:

  • procedura di esame per la certificazione del tipo in base all'allegato IX e controllo interno sulla fabbricazione in base all'allegato VIII numero 3
  • procedura di garanzia della qualità secondo l'allegato X

Come acquirente, il fabbricante le deve fornire una dichiarazione di conformità vigente - oltre al manuale d'uso. Questo deve essere redatto in una delle lingue ufficiali parlate nella regione di utilizzo del dispositivo.

Categorie e norme

La Direttiva macchine suddivide i dispositivi di sollevamento per persone e cose in cinque categorie. Per ogni categoria ci sono sottocategorie per le quali valgono altre norme:

A questa categoria appartengono i dispositivi di sollevamento la cui velocità di corsa della cabina è al massimo di 0,15 m/s, ad esempio:

    • servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone disabili (SN EN 81-40)
    • piattaforme elevatrici verticali per persone con mobilità ridotta (SN EN 81-41)
    • ascensori per merci con trasporto di persone (nessuna norma specifica disponibile.
      Si consiglia di utilizzare SN EN 81-31 e SN EN 81-20)
    • piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco (SN EN 1570-1)

Qui si tratta di ascensori motorizzati, installati in modo provvisorio per persone che sono autorizzate ad accedere a cantieri e impianti tecnici, ad esempio:

    • Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente (SN EN 12159)
    • Piattaforme da trasporto (EN 16719)

Qui si intendono gli impianti di sollevamento permanenti o provvisori, azionati a mano o motorizzati, dai quali è possibile eseguire dei lavori, ad esempio:

    • piattaforme sospese a livelli variabili (SN EN 1808)
    • piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (SN EN 1495+A2)

Questa categoria comprende dispositivi di sollevamento che sono collegati a una macchina in modo permanente o provvisorio e destinati esclusivamente all'accesso alle postazioni di lavoro, ad esempio:

    • ascensori per gru (SN EN 81-43)
    • ascensori negli impianti eolici (SN EN 81-44, in elaborazione)

Manutenzione

Come utilizzatore di un dispositivo di sollevamento deve garantire una manutenzione e una messa in esercizio corrette. Nel manuale d'uso del fabbricante trova tutte le indicazioni necessarie. Importante: le misure di messa in esercizio devono essere documentate per motivi di legge (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, art. 32b cpv. 1 ).

 

Istruzione del personale

I lavoratori che utilizzano apparecchi di sollevamento come un ascensore per il trasporto di materiali, una piattaforma elevatrice, una piattaforma elevabile a forbice o un montacarichi inclinato devono essere istruiti sull'utilizzo. Faccia attenzione a istruire opportunamente i nuovi dipendenti al momento dell'ingresso in azienda.

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