Con l'espressione «apparecchi di sollevamento per persone e cose» o «dispositivi di sollevamento per persone e cose» si intendono ad esempio i servoscala, i montacarichi con trasporto di persone e le piattaforme di lavoro mobili elevabili. Queste apparecchiature devono essere conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE e non a quella sugli ascensori 2014/33/UE.
Immissione sul mercato
I dispositivi di sollevamento per il trasporto di persone e cose possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute indicati nella Direttiva macchine.
La velocità di spostamento massima consentita per questi dispositivi è di 0,15 m/s, a meno che non ci siano norme armonizzate che consentono un valore superiore. Se non esistono tali norme e la velocità supera gli 0,15 m/s, l'l'impianto rientra nel campo di applicazione della Direttiva sugli ascensori 2014/33/UE.
I fabbricanti di dispositivi per il sollevamento di persone con un'altezza di sollevamento superiore a 3 m che non sono conformi a una norma armonizzata devono sottoporre i loro prodotti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità indicate nella Direttiva macchine:
- procedura di esame per la certificazione del tipo in base all'allegato IX e controllo interno sulla fabbricazione in base all'allegato VIII numero 3;
- procedura di garanzia della qualità secondo l'allegato X.
Al momento della consegna dell'apparecchio, il fabbricante deve fornire all'acquirente la dichiarazione di conformità e il manuale d'uso. Il manuale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali parlate nella regione di utilizzo del dispositivo.
Dispositivi di sollevamento per persone e cose: impiego in sicurezza
I dispositivi di sollevamento vanno sottoposti a regolare manutenzione per tutta la loro durata di vita secondo le indicazioni del fabbricante. Gli interventi di manutenzione devono essere documentati (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI, art. 32 b).
I dispositivi di sollevamento per persone e cose possono essere utilizzati solo da personale appositamente addestrato o qualificato in base alla categoria dell'apparecchio (ad es. piattaforma di lavoro elevabile).
Categorie
La Direttiva macchine distingue i dispositivi di sollevamento per persone e cose in cinque categorie.
1.Dispositivi di sollevamento con una velocità di spostamento massima di 0,15 m/s, ad es.:
- servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone disabili (SN EN 81-40)
- piattaforme elevatrici verticali per persone con mobilità ridotta (SN EN 81-41)
- montacarichi con trasporto di persone (nessuna norma specifica disponibile. Si consiglia di applicare le norme SN EN 81-31 e SN EN 81-20)
- Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco (SN EN 1570-1)
2.Ascensori motorizzati, installati in modo provvisorio, destinati a essere utilizzati dal personale autorizzato ad accedere al cantiere e agli impianti tecnici, ad es.:
- ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente (SN EN 12159)
- piattaforme di trasporto (SN EN 16719, in elaborazione)
3.Dispositivi permanenti o provvisori che possono essere motorizzati o azionati a mano e dai quali è possibile svolgere dei lavori, ad. es:
- piattaforme sospese a livelli variabili (SN EN 1808)
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (SN EN 1495+A2)
4.Dispositivi di sollevamento integrati in mezzi di trasporto (ad es. camion) che servono a garantire l'accesso alle postazioni di lavoro in altezza. Su queste postazioni gli interventi vengono eseguiti dall'apparecchio di sollevamento, ad es.:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (SN EN 280)
5.Dispositivi di sollevamento permanenti o provvisori collegati a una macchina, destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro (compresi punti di manutenzione e ispezione sulle macchine). Fanno parte di questa categoria anche gli apparecchi di sollevamento che non sono direttamente collegati a una macchina (ad es. apparecchio di sollevamento sul camino di un impianto di incenerimento), ad es.:
- ascensori per gru (SN EN 81-43)
- ascensori negli impianti eolici (SN EN 81-44, in elaborazione)