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Militari di professione

Sono considerati la spina dorsale dell’Esercito svizzero: i circa 4000 militari di professione, ufficiali a contratto temporaneo e istruttori. A differenza della milizia (esercito e protezione civile), queste persone assicurate a titolo professionale sono assicurate in modo ininterrotto e versano dei premi. Dopo il pensionamento possono continuare a farsi assicurare.

Indice

      L'essenziale in breve

      • A differenza delle soldatesse e dei soldati della milizia, le persone assicurate a titolo professionale sono assicurate in modo ininterrotto contro le malattie e gli infortuni e versano dei premi.
      • L’AM assume i costi dei medicamenti prescritti dal medico che figurano nell’elenco delle specialità o nell’elenco dei medicamenti come pure i costi di affezioni dentali secondo l’assicurazione malattie. Le persone assicurate non pagano né una franchigia annua né un’aliquota percentuale.
      • Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare facoltativamente presso l’AM un’assicurazione di base soggetta a premi contro le malattie e le affezioni dovute a infortunio. Come i militari di professione attivi, ricevono una tessera d’assicurato dell’assicurazione militare.

      Le basi

      I militari di professione e a contratto temporaneo nonché gli istruttori al servizio della Confederazione per la protezione della popolazione pagano dei premi e sono assicurati contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero.

      Dopo il pensionamento, dietro versamento di un premio, possono mantenere l’assicurazione malattie obbligatoria presso l’assicurazione militare. Con un supplemento a questo premio sono coperte anche le prestazioni in caso di infortunio.

      Durata dell’assicurazione

      Gli assicurati beneficiano in modo ininterrotto della copertura assicurativa militare. La copertura vale anche nel tempo libero conformemente all’art. 3 LAM.

      Attività accessoria

      Per chi svolge un’attività accessoria ed è assicurato d’obbligo in base alla legge sull’assicurazione contro gli infortuni, le prestazioni in caso di infortunio sono a carico dell’assicuratore infortuni competente.

      Premi

      L’AM fornisce prestazioni al posto dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e, per gli infortuni non professionali, secondo la LAINF. I militari di professione e a contratto temporaneo pagano pertanto dei premi. In questo modo sono assicurati contro le malattie e gli infortuni, sia sul lavoro sia nel tempo libero. Una volta pensionati, dietro versamento di un premio possono mantenere l’assicurazione presso l’AM.

      Assunzione dei costi

      L’AM assume i costi dei medicamenti prescritti dal medico che figurano nell’elenco delle specialità o nell’elenco dei medicamenti come pure i costi di affezioni dentali secondo l’assicurazione malattie.

      Gli assicurati non pagano né una franchigia annua né un’aliquota percentuale. L’AM rimborsa i costi delle cure in forma diretta. Le spese supplementari non coperte sono a carico degli assicurati. Per i provvedimenti di medicina complementare occorre presentare anticipatamente una domanda di assunzione dei costi.

      Assicurazione facoltativa

      Una volta pensionati, i militari di professione possono stipulare presso l’assicurazione militare a titolo facoltativo un’assicurazione di base soggetta a premi contro le malattie e le affezioni dovute a infortunio. Per la stipula di questa assicurazione facoltativa è necessario avere il proprio domicilio in Svizzera.

      Attività lucrativa dopo il pensionamento

      Se delle persone «in pensione», assicurate a titolo facoltativo, svolgono un lavoro e sono quindi soggette all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni (articolo 1a LAINF; almeno 8 ore di lavoro a settimana), occorre per principio versare un premio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in aggiunta al premio per gli infortuni dell’assicurazione militare. Nel caso in cui venga fornito un attesto del datore di lavoro che comprovi un rapporto di lavoro superiore a 60 giorni e l’obbligo di versamento dei premi conformemente alla LAINF (infortuni professionali e non professionali), l’AM sospende il proprio premio per infortuni per la durata dell’assunzione.

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