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Prestazioni in contanti in caso di infortuni o malattie professionali

In caso di infortunio o malattia professionale, le persone assicurate alla Suva hanno diritto tra l’altro a prestazioni in contanti, che le tutelano da gravi conseguenze finanziarie. Scoprite in questa pagina quali condizioni occorre soddisfare per ricevere prestazioni in contanti.

Indice

L'essenziale in breve

In caso di infortunio o malattia professionale, le persone assicurate hanno diritto a un sostegno finanziario. Esistono diversi tipi di prestazioni in contanti:

  • indennità giornaliera
  • rendita di invalidità
  • indennità per menomazione dell’integrità
  • assegno per grandi invalidi
  • rendita per i superstiti

Il diritto alle diverse prestazioni dipende dall’adempimento delle disposizioni pertinenti e viene verificato dalla Suva nel singolo caso. Se non si raggiunge un accordo in merito alle prestazioni in contanti e non sono state ancora intraprese azioni legali, l’Ufficio dell’Ombudsman funge da mediatore neutrale.

Panoramica delle prestazioni in contanti

Quali prestazioni economiche spettano alle persone assicurate e ai loro familiari in seguito a un infortunio, in caso di malattia professionale o di decesso? In questa pagina trovate risposte al riguardo e tutti i dettagli sulle prestazioni in contanti.

L’indennità giornaliera sostituisce il salario nel momento in cui terminano i pagamenti effettuati dal datore di lavoro. In caso di incapacità al lavoro totale, l’indennità è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Il diritto all’indennità giornaliera inizia dal terzo giorno successivo all’infortunio e dura fino a quando la persona assicurata non recupera completamente la capacità lavorativa o non acquista il diritto a una rendita di invalidità. In caso di incapacità parziale al lavoro, l’indennità è ridotta in proporzione.

Se la persona è disoccupata, l’indennità giornaliera si basa sull’indennità di disoccupazione netta (indennità di disoccupazione meno i contributi alle assicurazioni sociali).

Il guadagno annuo massimo assicurato è pari al momento a 148 200 franchi.

La persona assicurata che a seguito di un infortunio o una malattia professionale presenta un’invalidità di almeno il 10 per cento ha diritto a una rendita di invalidità, purché l’infortunio si sia verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il diritto a una rendita di invalidità insorge quando dalla continuazione della cura medica non ci si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute e sono giunte a termine eventuali misure di reinserimento professionale attuate dall’assicurazione invalidità. Con l’inizio della rendita cessano le prestazioni per le cure mediche e l’indennità giornaliera. La rendita di invalidità ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato in caso di invalidità totale; se l’invalidità invece è parziale, si riduce in misura proporzionale.

La rendita viene corrisposta mensilmente in anticipo.

La persona assicurata ha diritto a un’equa indennità se, in seguito a un infortunio o a una malattia professionale, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica.

L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

Le tabelle per la valutazione dell’indennità per menomazione sono disponibili facendo clic su «Download e ordinazioni» nella pagina Medicina assicurativa.

Se in seguito a infortunio o malattia professionale una persona assicurata necessita in modo permanente dell’aiuto di terzi, oltre alla rendita di invalidità riceve un assegno per grandi invalidi. Tale prestazione le consente di sostenere le spese che deve affrontare nella vita quotidiana. L’entità dell’assegno è fissata in base al grado della grande invalidità. Il ricovero in uno stabilimento di cura non dà alcun diritto a questa prestazione.

L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

Va osservato che nelle rendite per i superstiti sono previste prestazioni e condizioni diverse per le coppie coniugate e per i coniugi divorziati.

Coppie coniugate

Se una persona assicurata muore in seguito a un infortunio o una malattia professionale, i figli e il coniuge superstite hanno diritto a una rendita per i superstiti.

Entità della rendita per i superstiti:

  • vedova o vedovo: 40 per cento*
  • orfani di entrambi i genitori: 25 per cento*
  • orfani di un genitore: 15 per cento*

*Quota percentuale del guadagno assicurato della persona assicurata (persona deceduta)

L’importo totale non può superare il 70 per cento del guadagno assicurato della persona assicurata.

Coniugi divorziati

La rendita per i superstiti al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare.

Incapacità al lavoro e indennità giornaliera

Chi diventa incapace al lavoro in seguito a un infortunio o a una malattia professionale ha diritto a un’indennità giornaliera. Ulteriori informazioni in questo video.

Anspruch auf Taggeld bei Unfall/Berufskrankheit - Videocover

Informazioni per beneficiarie e beneficiari di rendite

Wir sehen ein älteres Ehepaar, das entspannt lachend auf einem Sofa sitzt.

Indennità di rincaro

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare al rincaro le rendite di invalidità e per i superstiti al 1° gennaio 2025. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

Pagamento della rendita 2025

L’ordine di pagamento è eseguito il 1° giorno lavorativo del mese, più esattamente alle seguenti date.

Modifica del conto

Per comunicarci eventuali modifiche del conto, indicate sempre il numero di infortunio e il numero del dossier e utilizzate il modulo «Pagamento della rendita su un conto bancario o postale».

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