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Amianto: informazioni su basi legali e protezione del personale

Benché in Svizzera l’amianto sia vietato dal 1990, è ancora presente in molti edifici. Perciò è altamente probabile che durante i lavori di risanamento o ristrutturazione il personale venga in contatto con questo materiale che può mettere in pericolo la vita. Vi illustriamo qui le relative basi legali.

Indice

L'essenziale in breve

Casa unifamiliare, palestra o fabbrica: se l’edificio risale a prima del divieto di amianto del 1990, generalmente sono state impiegate fibre di amianto pericolose. Se sussiste il rischio che il personale venga in contatto con materiali contenenti amianto, i datori di lavoro devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire le malattie professionali.

Le relative basi legali sono chiare.

  • Il datore di lavoro deve accertare i pericoli e svolgere un’analisi dei rischi prima dell’inizio dei lavori.
  • Se il pericolo è elevato, il datore di lavoro ha l’obbligo di pianificare e attuare le misure di protezione necessarie.
  • Rientra nella responsabilità del datore di lavoro accertarsi che sul posto di lavoro non vengano superati i valori limite (MAC (solo in tedesco e francese)).

Il rispetto delle prescrizioni di legge è importante non solo per il personale, ma anche per l’azienda.

La base legale relativa all'amianto

La base legale relativa all’amianto

Il divieto dell’amianto del 1990 proibisce l’immissione sul mercato di prodotti contenenti amianto (RS 814.81 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim Allegato 1.6 ).

Le aziende devono proteggere il personale contro l’esposizione a materiali contenenti amianto. Riassumiamo i punti principali della base legale.

Tutto ruota attorno alla protezione del personale

La Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF ) obbliga datori di lavoro e personale ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire le malattie professionali.

Obbligo di accertamento

L’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr art. 3 cpv. 2) definisce l’obbligo di accertamento. Prima dei lavori, l’azienda deve valutare i pericoli e svolgere l’analisi dei rischi.

La responsabilità delle imprese

I datori di lavoro devono informare il personale sui risultati delle perizie. Le misure sono definite dall’OLCostr art. 32 (art. 3 cpv. 2). In caso di rinvenimento inatteso di amianto, i lavori devono essere interrotti e il committente avvisato (art. 32 cpv. 3).

Ricorso a ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto

I lavori che liberano quantità significative di fibre di amianto possono essere eseguiti soltanto da ditte riconosciute (art. 82 OLCostr).

Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili sulla nostra pagina principale Amianto.

Direttiva CFSL n. 6503 «Amianto»

La Direttiva CFSL «Amianto» definisce le misure di protezione da adottare.

Valori limite amianto

Il limite di 10'000 fibre/m³ è definito nella direttiva Valori limite sul posto di lavoro (MAC).

Impieghi all’estero

Durante gli impieghi all’estero, devono essere valutati i pericoli e adottate misure di protezione. Informazioni aggiuntive nella documentazione Occupato temporaneamente all’estero.

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