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Copertura assicurativa per disoccupati

Dal 1996 la Suva gestisce su mandato della Confederazione l'assicurazione infortuni dei disoccupati. Qui troverete tutte le informazioni dettagliate sulla copertura assicurativa.

Indice

      L'essenziale in breve

      Non appena avete diritto all'indennità di disoccupazione, siete automaticamente assicurati alla Suva contro gli infortuni.

      Importante:

      • la copertura assicurativa rimane valida anche nel caso in cui, d'intesa con l'URC, partecipate a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML).
      • Siete coperti anche durante il periodo di attesa e i giorni di sospensione, anche se superiori a 31 giorni.
      • La copertura è garantita anche in caso di maternità e ricerca di impiego all'estero.

      Premio assicurativo

      Il premio assicurativo per gli infortuni nel tempo libero è pari al 3,70% dell'indennità di disoccupazione. Il 2,47% è detratto direttamente dall'indennità di disoccupazione. Il restante 1,23% è a carico del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

      Chi è assicurato e quando?

      Se le condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione (ID) sono soddisfatte, alla Suva siete automaticamente assicurati contro gli infortuni.

      Inizio della copertura

      La copertura assicurativa inizia nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione. Questo vi sarà comunicato dalla cassa di disoccupazione con una decisione.

      Dopo la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro che prevede un'assicurazione contro gli infortuni non professionali, la copertura assicurativa è garantita per ulteriori 31 giorni. Se l'assicurazione contro la disoccupazione non decide entro questo termine circa il diritto all'indennità di disoccupazione, è consigliabile stipulare un'assicurazione convenzionale presso l'assicuratore infortuni dell'ultimo datore di lavoro per evitare pericolose lacune assicurative.

      L'assicurazione convenzionale può essere stipulata entro 31 giorni dalla data in cui termina il diritto ad almeno la metà del salario. Conviene stipulare l'assicurazione convenzionale per un solo mese e prorogarla all'occorrenza prima della scadenza. In questo modo pagate solo i premi necessari.

      Fine dell'assicurazione

      Se cessa il diritto all'indennità di disoccupazione (ad es. per esaurimento del diritto), 31 giorni dopo questa data viene meno anche la copertura assicurativa. Successivamente non è più prevista alcuna copertura. E questo anche se proseguono provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Per prorogare la copertura assicurativa è possibile anche in questo caso stipulare un'assicurazione convenzionale.

      Periodo di attesa, giorni di sospensione e ferie

      La copertura assicurativa è garantita anche durante il periodo di attesa e i giorni di sospensione, anche se superiori a 31 giorni. Lo stesso vale per le ferie, a condizione che siano giorni senza controllo in cui si ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione.

      Osservare il termine quadro

      Il termine quadro dell'indennità di disoccupazione non viene prorogato con il percepimento dell'indennità giornaliera per infortunio.

      Per quali attività è prevista la copertura assicurativa?

      Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

      La copertura assicurativa non si interrompe se, d'intesa con l'ufficio regionale di collocamento (URC), partecipate a uno dei seguenti provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML):

      • programma di occupazione temporanea
      • pratica professionale
      • corso di riqualificazione o perfezionamento
      • stage di formazione o test di idoneità
      • lavoro in un'azienda di esercitazione
      • progettazione di un'attività lucrativa indipendente

      Per poter usufruire della copertura assicurativa è indispensabile anche in tutti questi casi avere diritto all'indennità di disoccupazione.

      Attività svolta senza il consenso dell'URC

      Lo svolgimento senza il consenso dell'URC di un'attività che normalmente sarebbe remunerata è considerato come guadagno intermedio. Può trattarsi ad esempio di uno stage o di un test pratico di idoneità.

      Guadagno intermedio e disoccupazione parziale

      Se entro il termine quadro realizzate un guadagno intermedio da attività lucrativa dipendente o un guadagno da occupazione a tempo parziale, in caso di infortuni professionali siete assicurati dal rispettivo datore di lavoro. Se lavorate almeno otto ore alla settimana, l'assicurazione del datore di lavoro copre anche gli infortuni non professionali. Se lavorate meno di otto ore la settimana, gli infortuni non professionali sono coperti dalla Suva. Se un infortunio si verifica in un giorno non lavorativo, è competente in ogni caso la Suva.

      Se realizzate un guadagno intermedio da attività lucrativa indipendente, siete assicurati alla Suva contro gli infortuni professionali e non professionali.

      Maternità

      Le madri disoccupate che fino al parto hanno beneficiato dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione e che hanno diritto all'indennità di maternità restano assicurate contro gli infortuni durante il congedo di maternità.

      Ricerca di impiego all'estero

      I disoccupati con diritto all'indennità di disoccupazione possono cercare un impiego anche in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Per questo periodo sono coperti dalla Suva contro gli infortuni.

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