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Come sono assicurato durante il provvedimento dell'AI?

Le persone assicurate con l'AINF AI hanno diritto alle seguenti prestazioni assicurative.

Indice

      L'essenziale in breve

      • Nella maggior parte dei casi, le persone che svolgono provvedimenti dell'AI sono assicurate alla Suva contro le malattie professionali e gli infortuni (AINF AI).
      • La Suva si assume le spese di cura, ad esempio per le visite mediche, i medicamenti o le degenze in ospedale.
      • La Suva versa anche indennità giornaliere per infortunio, rendite di invalidità, rendite per i superstiti, assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell'integrità.

      Su mandato della Confederazione, la Suva gestisce l'assicurazione contro gli infortuni delle persone che svolgono provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità (AINF AI). Sono provvedimenti dell'AI, ad esempio, i provvedimenti di reinserimento, i programmi occupazionali e i periodi di pratica. Nella maggior parte dei casi, le persone coinvolte in provvedimenti dell'AI sono assicurate alla Suva contro le malattie professionali e gli infortuni tramite il proprio datore di lavoro o l'ufficio AI competente.

      Maggiori informazioni sono disponibili sulla seguente pagina:

      Assicurazione infortuni e provvedimenti dell'AI: informazioni sull'assicurazione infortuni per le persone e le imprese coinvolte in provvedimenti dell'AI  

      Risparmiare sui premi

      In caso di copertura assicurativa per infortuni non professionali è possibile escludere dall'assicurazione malattie la copertura del rischio di infortunio. In questi casi, l'assicurazione malattie obbligatoria concede agli assicurati un ribasso temporaneo sui premi corrispondente alla copertura del rischio di infortunio. L'esclusione del rischio di infortunio, tuttavia, è conveniente solo per provvedimenti di lunga durata. Al termine del provvedimento, infatti, la copertura assicurativa prosegue per 31 giorni.

      Per scongiurare lacune consigliamo di estendere la copertura con un'assicurazione convenzionale

      Altro

      Le persone assicurate con l'AINF AI hanno diritto alle seguenti prestazioni assicurative.

      Spese di cura

      Tutte le persone che svolgono provvedimenti dell'AI sono, di norma, assicurate d'obbligo contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali.

      Per ulteriori informazioni consultate il nostro opuscolo: Assicurazione contro gli infortuni di persone coinvolte in provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità

      La Suva si assume anche le spese per:

      • cure ambulatoriali in tutta la Svizzera (medico, dentista, chiropratico, farmacia ecc.)
      • cure ospedaliere (reparto comune) in tutta la Svizzera
      • riabilitazione globale
      • mezzi ausiliari (ad es. protesi)
      • risarcimento dei danni causati agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione
      • salvataggio, recupero e trasporti sanitari necessari

      Prestazioni in contanti

      Le persone assicurate nel ramo AINF AI hanno diritto a un'indennità giornaliera o a una rendita se, a causa di un infortunio, sono diventate incapaci al lavoro o hanno perso totalmente o parzialmente la capacità di guadagno.

      Indennità giornaliera per infortunio

      Per i primi tre giorni dopo l'infortunio, l'assicurazione per l'invalidità (AI) paga l'indennità giornaliera versata fino a quel momento alla persona che ne aveva diritto. Il termine dei tre giorni comprende anche il giorno dell'infortunio. In seguito, l'indennità giornaliera dell'AI viene sostituita da quella della Suva, che è di importo pari all'indennità giornaliera netta dell'AI. Se, invece, la persona assicurata percepiva una rendita AI già prima dell'infortunio, non ha diritto all'indennità giornaliera per infortunio e la rendita continua a essere pagata.

      Rendita di invalidità e rendite per i superstiti

      Se l'infortunio è causa di invalidità (incapacità totale o parziale di guadagno) la Suva versa una rendita di invalidità. In caso di decesso della persona assicurata in seguito a infortunio, il o la coniuge superstite e i figli hanno diritto alla rendita per i superstiti. Le rendite della Suva non sostituiscono le rendite dell'assicurazione per l'invalidità.

      Indennità per menomazione dell'integrità

      La persona assicurata ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità se, in seguito a malattia professionale o infortunio, subisce una menomazione importante e durevole della propria integrità fisica o mentale. L'indennità consiste in una prestazione in capitale il cui ammontare varia a seconda della gravità della menomazione. L'indennità viene corrisposta indipendentemente da un'eventuale rendita di invalidità e non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio.

      Assegno per grandi invalidi

      Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce quando la persona assicurata ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

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