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Qual è il campo di attività dell’assicurazione militare?

L’assicurazione militare (AM) copre tutte le affezioni e le loro ripercussioni economiche durante i servizi di sicurezza e di pace. È gestita dalla Suva ed è finanziata dalla Confederazione.

Indice

      L'essenziale in breve

      Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile è coperto dall’assicurazione militare; lo stesso vale per le persone impegnate nel Corpo svizzero di aiuto umanitario, nelle azioni di mantenimento della pace e nei buoni uffici della Confederazione.

      Dell’effettivo fanno inoltre parte gli assicurati a titolo professionale (militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori della protezione civile della Confederazione).

      Infine, dietro pagamento di un premio adeguato gli assicurati a titolo professionale possono farsi assicurare volontariamente dopo il loro pensionamento per le prestazioni di base (malattia e infortunio).

      Durata dell’assicurazione

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      È coperta l’intera durata del servizio, compreso il percorso di andata e ritorno e il congedo generale e personale. Unica eccezione: chi svolge un’attività lucrativa durante il congedo e subisce un infortunio è coperto dall’assicurazione contro gli infortuni competente.

      Oggetto dell’assicurazione

      Sono assicurati tutti gli infortuni e le malattie nonché le loro ripercussioni economiche. Per quanto riguarda gli organi doppi (ad es. gli occhi), se in un momento successivo subisce un danno anche il secondo organo, l’AM copre il danno complessivo.

      Assicurazione convenzionale

      L’assicurazione convenzionale è prevista nella Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (articolo 3 LAINF). La Legge sull’assicurazione militare LAM non prevede tuttavia alcuna copertura successiva e nessuna possibilità di stipula di un’assicurazione convenzionale.

      Basi legali

      La copertura assicurativa dell’assicurazione militare trae le sue origini dalla Costituzione federale che prevede che chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Con­federazione.

      Atti normativi

      Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)

      Legge federale sull’assicurazione militare (LAM)

      Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

      Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

      Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)  

      Storia dell’assicurazione militare

      Dopo la fondazione dello Stato federale nel 1848 nasce nel 1852 l’Esercito svizzero. Nel 1874 viene costituito l’Esercito federale. Esso mantiene la sua validità fino ad oggi e porta nello stesso anno alla base costituzionale per un’assicurazione militare: «I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione.»

      Con l’evoluzione della società cambia anche la Legge sull’assicurazione militare, passando da prestazioni per i superstiti a prestazioni di cura (1852) ed infine a prestazioni complete per tutte le affezioni (1901). Inoltre si passa dalla protezione nelle guerre (1817) alla protezione nei servizi di formazione (1852) e successivamente alla protezione nei servizi di sicurezza e di pace (1992). La protezione civile viene introdotta nella Costituzione nel 1959 e il servizio civile nel 1996.

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