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Carrelli: salvi una vita con un sistema di ritenuta

Quando un carrello con forche si ribalta, il conducente può subire lesioni gravi. Con un sistema di ritenuta protegge i suoi dipendenti. Che sia una cabina di guida, barriere laterali o una cintura di sicurezza: scopra qui quali misure di protezione sono obbligatorie o consigliate a seconda del tipo di carrello.

Indice

L'essenziale in breve

Ogni anno in Svizzera si verificano numerosi infortuni in cui i carrelli con forche a sbalzo si ribaltano. I conducenti che non si proteggono a sufficienza sono sbalzati fuori dal veicolo e possono rimanere schiacciati dal carrello.

Così protegge la vita dei suoi dipendenti:

  • Un sistema di ritenuta coma una cabina di guida, una cintura di sicurezza o una barriera di sicurezza evitano che, in caso di infortunio, il conducente sia catapultato fuori dal carrello e si ferisca gravemente.
  • Questi dispositivi sono obbligatori sui carrelli elevatori con forche a sbalzo e su quelli con forche laterali fino a 10 tonnellate di portata.
  • Sensibilizzi i suoi dipendenti e si assicuri che si proteggano sempre.

Le persone non sono proiettili. Con i nostri consigli lei non sarà preda della forza centrifuga.

Attenzione, pericolo di ribaltamento

Molti conducenti di carrelli elevatori non si rendono conto del fatto che, in curva e senza carico, un carrello elevatore è più instabile di uno carico. Quando il carrello cade, agisce come una catapulta e sbalza via la persona. Come può proteggersi?

Quando i carrelli con forche a sbalzo si ribaltano, i conducenti che non indossano la cintura di sicurezza sono sbalzati via dal sedile. A volte, presi dal panico, cercano di saltare dal veicolo. Questo riesce raramente e così accadono infortuni gravi. I dipendenti sono schiacciati dal carrello che cade o colpiti dal tetto di protezione del conducente. Subiscono lesioni gravissime, rimangono invalidi o addirittura muoiono. Con le misure di sicurezza giuste si può evitare molto dolore.

Le persone non sono proiettili

Perché si verificano così tanti infortuni con i carrelli? I carrelli sono fabbricati molti stretti e alti per essere maneggevoli e poter essere manovrati in spazi stretti. Ma questo ha lo svantaggio che possono ribaltarsi molto facilmente. Quando i conducenti se ne dimenticano, la situazione diventa subito pericolosa.

Le cause principali di ribaltamento sono:

  • velocità troppo sostenuta in curva
  • marcia in curva con carico sollevato
  • marcia su terreno accidentato
  • superamento del bordo della rampa e caduta del carrello

Un sistema di ritenuta come una cabina di guida, barriere laterali o cinture di sicurezza sono vitali. Per tutti i carrelli con forche a sbalzo e a forche laterali fino a 10 tonnellate di portata sono addirittura obbligatorie.

I carrelli sprovvisti di tali sistemi di ritenuta devono essere adeguati.

Dal 1° gennaio 2004 gli organi di esecuzione per la sicurezza sul lavoro (Suva, cantoni, SECO) controllano i carrelli elevatori con forche a sbalzo e quelli con forche laterali fino a 10 tonnellate di portata durante le visite nelle aziende e, se necessario, richiedono di dotare i mezzi di adeguati sistemi di ritenuta.

Panoramica dei sistemi di ritenuta

Visione laterale di un carrello elevatore con forche. Le barriere laterali impediscono che il conducente sia sbalzato fuori dalla cabina di guida.
Le barriere laterali possono essere utilizzate come alternativa alle cinture di sicurezza e alle cabine chiuse. Il vantaggio: offrono al carrellista un’adeguata protezione e possono essere montate in modo semplice su tutti i tipi di carrelli più diffusi.
Un carrello elevatore con forche a sbalzo trasporta una paletta con barili. Un uomo siede in una cabina di guida chiusa e conduce il veicolo.
Le cabine chiusa impediscono che la persona alla guida sia sbalzata fuori. Ma proteggono solo se vengono chiuse. Quando le barriere sono smontate con il caldo estivo, i carrelli elevatori devono essere dotati di una cintura di sicurezza.
Visione laterale di un posto di guida con una cintura di sicurezza nera.
La protezione che costa poco: oggi quasi tutti i carrelli elevatori di recente costruzione sono dotati di cintura di sicurezza con dispositivo duo-sensitivo. Questo significa che, in caso di movimento in avanti o laterale del conducente, la cintura non si allenta, ma si blocca.

Una cintura di sicurezza protegge solo se viene indossata sempre. Se i suoi dipendenti devono salire e scendere spesso, per comodità tendono a non allacciare sempre la cintura. Spesso i magazzinieri indossano i guanti. Se la cintura di sicurezza è facile da utilizzare, sarà impiegata più spesso. Sensibilizzi i suoi dipendenti a proteggersi adeguatamente.

Se adegua carrelli già esistenti con cinture di sicurezza, tutti i componenti devono essere solidi a sufficienza. Non è una buona idea fissare la cabina del conducente o la cintura di sicurezza a un coperchio della batteria che è soltanto appoggiato. Se non ci sono altre possibilità, il coperchio della batteria deve essere fissato, ad esempio con delle cinghie di fissaggio.

Chi fabbrica i sistemi di ritenuta?

I sistemi di ritenuta del conducente di solito sono forniti dai costruttori o dai fornitori dei carrelli elevatori. Si rivolga a loro per avere maggiori informazioni sui sistemi di ritenuta adatti ai suoi carrelli e al loro utilizzo.

I sistemi di ritenuta in dotazione devono essere usati?

Quando si guida un carrello elevatore con forche a sbalzo, la cintura di sicurezza in dotazione deve essere allacciata. Secondo l’art. 28 cpv.4 e 32a  dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), i carrelli elevatori con forche a sbalzo dotati di un dispositivo di protezione personale possono essere utilizzati solamente quando il dispositivo di protezione si trova nella posizione di protezione.

A cosa deve fare attenzione nella scelta di un sistema di ritenuta?

Alcuni fabbricanti offrono sistemi attivi per il controllo della stabilità in caso di guida in curva o guida con il carico sollevato. Aumentano la stabilità del carrello con forche a sbalzo. Tuttavia i veicoli possono ribaltarsi, ad esempio in caso di una carreggiata sconnessa o di un errore di guida. Per questo motivo si devono sempre installare i sistemi di ritenuta per il conducente.

Faccia attenzione alle necessità dei carrellisti nella scelta delle sue misure di sicurezza. È importante che il sistema di ritenuta

  • Non sia di ostacolo al conducente, soprattutto durante la salita e la discesa dal mezzo o nella retromarcia.
  • Possa essere adattato alla statura dell’operatore.
  • Sia affidabile e facile da utilizzare.

Sono utili i sistemi di ritenuta che non possono essere elusi o resi inefficaci (ad es. cabine chiuse, barriere di protezione laterali e verifica allacciamento cintura).

Per i carrelli elevatori messi in circolazione prima del 1.1.1997 vari costruttori propongono soluzioni che consentono di montare a posteriori le cinture di sicurezza o le barriere laterali sui mezzi che ne sono sprovvisti.

Adeguamento dei carrelli elevatori esistenti (messi in circolazione prima del 1.1.1997)

Visto l’art. 24 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), a ottobre 2003 la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL ) ha deciso che anche tutti i carrelli elevatori con forche a sbalzo esistenti devono essere adeguati.

Di conseguenza, i carrelli elevatori con forche a sbalzo e quelli a forche laterali fino a 10 tonnellate di portata messi in circolazione prima del 1.1.1997 devono essere equipaggiati, a spese dell’utilizzatore, con sistemi di ritenuta del conducente. Non è stato previsto alcun termine di transizione.

Visione anteriore di un carrello elevatore con una cabina di guida chiusa. Trasporta una grande catasta di pannelli di legno su una piattaforma laterale.
I sistemi di ritenuta sono obbligatori per i carrelli a forche laterali fino a 10 tonnellate di portata.
Visione laterale di un carrello elevatore con cabina di guida. Un uomo siede all’interno e trasporta una paletta con un carico pesante.
I carrelli elevatori con forche a sbalzo devono essere dotati di una sistema di ritenuta per il conducente.

Dal 1.1.2004 gli organi di esecuzione per la sicurezza sul lavoro (Suva, cantoni, SECO) richiedono, ove necessario, l’adeguamento dei carrelli elevatori. Lo scopo è ridurre le lesioni gravi dei carrellisti nei casi di ribaltamento. L’adeguamento è anche un obbligo dettato dalla certezza del diritto. Senza adeguamento, i conducenti di carrelli privi di sistema di ritenuta sarebbero esposti a un rischio superiore a quello dei conducenti di un mezzo nuovo. Non è assolutamente accettabile quando all’interno della stessa azienda ci sono standard di sicurezza diversi.


L’adozione di sistemi di ritenuta per il conducente è imposta anche nei Paesi dell’Unione europea ai sensi della direttiva CE relativa all’uso delle attrezzature di lavoro (89/655/CEE ovvero 95/63/CE).

Regolamento per i carrelli elevatori più nuovi (messi in circolazione dal 1.1.1997 al 29.12.2009)

A causa dell’elevato rischio di ribaltamento, dal 1.1.1996 in Europa e dal 1.1.1997 in Svizzera è diventato obbligatorio dotare di un sistema di ritenuta del conducente i carrelli elevatori con forche a sbalzo e quelli a forche laterali fino a 10 tonnellate di portata [1].


I fabbricanti devono assicurarsi che le loro macchine soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e salute della Direttiva macchine europea 98/37/CE . Secondo il punto 3.2.2 di questa direttiva, i carrelli elevatori devono essere muniti di cinture di sicurezza o di un dispositivo equivalente. La direttiva europea relativa alle macchine è stata recepita dalla legislazione svizzera il 1.1.1997 con la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT (sostituita il 1.7.2010 dalla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti).


Quindi i nuovi carrelli elevatori messi in circolazione dopo il 1.1.1997 devono essere equipaggiati dal fabbricante o da chi li mette in commercio di un sistema di ritenuta del conducente. Qualora ne siano sprovvisti, il responsabile della messa in commercio è tenuto ad adeguarli di conseguenza.


[1] L’obbligo concerne i carrelli elevatori con forche a sbalzo (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.1), i carrelli fuoristrada con sollevatore (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.8) e i carrelli a presa unilaterale (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.7) con portata fino a 10 000 kg.

Carrelli elevatori più nuovi (messi in circolazione dopo il 29.12.2009)

Possono essere messe in circolazione solamente macchine nuove (ad es. carrelli con forche a sbalzo) che soddisfano i requisiti dell’Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, SR 819.14  ) o della Direttiva 2006/42/CE  (Direttiva macchine europea). Il fabbricante deve garantire che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati all’allegato I della Direttiva macchine europea. Ai sensi dell'allegato I, punto 3.2.2, i sedili dei carrelli elevatori devono essere progettati o muniti di un sistema di ritenuta (cinture di sicurezza o dispositivo equivalente) in modo tale che il conducente non sia sbalzato al di fuori del mezzo in caso di ribaltamento.


Se vengono messi in circolazione carrelli elevatori che non soddisfano i requisiti dell’Ordinanza sulle macchine, il responsabile della messa in commercio deve mettere in conto una procedura di sorveglianza del mercato (a pagamento) con divieto di vendita finale.


In caso di utilizzo (acquisto, leasing, noleggio), si raccomanda alle aziende di verificare la conformità dei carrelli elevatori subito dopo la consegna (vedi anche Attrezzature di lavoro – La sicurezza parte dall’acquisto nella sezione di download e ordinazione) e di segnalare per iscritto eventuali carenze o difetti al responsabile della messa in commercio.

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