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ANOBAG: guida in caso di datore di lav. senza obbligo di contributi

I salariati per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare i contributi (ANOBAG) lavorano in Svizzera per un datore di lavoro all’estero senza sede in Svizzera. Per questi valgono tuttavia gli obblighi svizzeri in materia di assicurazione sociale e contro gli infortuni.

Murielle Müller
24.08.2026
ca. 5 min

Indice

L'essenziale in breve

Alle persone che lavorano in Svizzera per un’azienda straniera senza una filiale svizzera, ad esempio in home office, può essere applicato lo status di ANOBAG.

  • ANOBAG designa le persone salariate in Svizzera il cui datore di lavoro ha sede all’estero e non ha alcuna stabile organizzazione in Svizzera.
  • Assicurazione infortuni: l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria anche per gli ANOBAG.
  • Stati UE / AELS: dal punto di vista giuridico sono responsabili i datori di lavoro. La stipula può tuttavia essere assunta dal dipendente.
  • Assicuratori: a seconda del settore, è possibile stipulare l’assicurazione contro gli infortuni presso la Suva oppure presso un’assicurazione infortuni autorizzata.

In questo articolo vi spieghiamo cosa significa lo status di ANOBAG e quali sono le sue particolarità.

Cosa significa ANOBAG?

Con ANOBAG (salariati per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare contributi) si intendono le persone che lavorano in Svizzera, ma i cui datori di lavoro hanno sede all’estero e non hanno una filiale in Svizzera.

Un esempio tipico è il personale di aziende estere senza sede in Svizzera.

Anche in assenza di una filiale, le lavoratrici e i lavoratori sottostanno in linea di principio agli obblighi svizzeri in materia di sicurezza sociale. Vi rientrano:

  • AVS/AI/IPG
  • previdenza professionale (LPP)
  • assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Le regole da applicare dipendono spesso dalle disposizioni di coordinamento UE / AELS o dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Gli ANOBAG sono assicurati contro gli infortuni?

In Svizzera l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria ed è disciplinata dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Essa tutela lavoratrici e lavoratori dalle conseguenze per la salute e finanziarie derivanti da:

  • infortuni professionali
  • infortuni non professionali
  • malattie professionali

In linea di principio, se in Svizzera una persona è classificata come ANOBAG è assicurata contro gli infortuni.

Chi è responsabile?

Per gli Stati UE / AELS vale quanto segue:

Il datore di lavoro è responsabile della stipula dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Visto che però ha sede all’estero, il datore di lavoro può delegare la stipula dell’assicurazione contro gli infortuni alla persona impiegata in azienda. In questo caso, la persona che lavora in Svizzera stipula l’assicurazione per conto del datore di lavoro.

Importante:

anche se le persone impiegate in azienda si fanno carico della stipula dell’assicurazione contro gli infortuni, i datori di lavoro sono responsabili sul piano giuridico dei contributi, se questi non vengono pagati.

 

Al di fuori dei paesi UE / AELS:

La persona impiegata nell’azienda è personalmente responsabile del pagamento dei contributi delle assicurazioni sociali.

Responsabilità per tutti gli ANOBAG (tutti gli Stati)

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Stipula dell’assicurazione contro gli infortuni

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per le persone con status di ANOBAG può essere stipulata sia presso la Suva (art. 66 LAINF) sia presso un’assicurazione infortuni privata autorizzata (art. 68 LAINF).

Prestazioni assicurate in caso di infortunio

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre diverse prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale.

Importante: vengono prese a carico esclusivamente le prestazioni efficaci, appropriate ed economiche.

È assicurato l’ultimo guadagno soggetto all’AVS percepito prima dell’infortunio. Il guadagno massimo assicurato è pari al momento a 148 200 franchi.

Per redditi che superano questo limite è inoltre possibile stipulare un’assicurazione contro gli infortuni sovraobbligatoria (LAINF-C) presso un assicurazione privato. Non è possibile farlo con la Suva.

Particolarità per gli ANOBAG

Rispetto ai normali rapporti di lavoro, i salariati per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare i contributi presentano alcune particolarità:

1. Spesso è necessaria l’iniziativa personale

Poiché il datore di lavoro ha sede all’estero, spesso i lavoratori devono attivarsi da soli, ad esempio per quanto riguarda la stipula dell’assicurazione o per questioni amministrative.

3. Attestato di assicurazione

Soprattutto nei rapporti di lavoro internazionali è importante conservare documenti come accordi o moduli relativi all’assicurazione sociale.

Procedura in caso di probabile stato ANOBAG:

  1. Le persone con datori di lavoro stranieri si annunciano alla cassa di compensazione alla quale sono già legati da un’attività lucrativa. In mancanza di questo legame, è competente la cassa cantonale di compensazione del luogo di domicilio.
  2. Quando la cassa di compensazione competente ha valutato se una persona è da considerare ANOBAG, la persona si annuncia all’assicurazione contro gli infortuni con i documenti della cassa di compensazione. Infine anche l’assicurazione contro gli infortuni verifica i documenti e conferma eventualmente la copertura assicurativa.

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