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Prestazioni in contanti

In seguito a un infortunio o in caso di malattia professionale, le persone assicurate percepiscono anche prestazioni in contanti. Per averne diritto, devono soddisfare determinati requisiti. Con le prestazioni assicurative le persone assicurate sono protette dalle conseguenze economiche di un infortunio o di una malattia professionale.

Indice

      L'essenziale in breve

      In seguito a un infortunio o in presenza di una malattia professionale, avete diritto a un’indennità economica.

      • Vi sono diverse tipologie di prestazioni in contanti.
      • Spaziano dalle rendite al pagamento di indennizzi, senza dimenticare le prestazioni di indennità giornaliera.
      • Se gli assicurati e la Suva sono in disaccordo sulle prestazioni, interviene come mediatore imparziale un organo di mediazione.

      Una panoramica delle prestazioni in contanti

      Quali prestazioni economiche spettano alle persone assicurate e ai loro familiari in seguito a un infortunio, in caso di malattia professionale o di decesso? Le prestazioni in contanti nel dettaglio.

      L’indennità giornaliera va a sostituire il salario nel momento in cui terminano i pagamenti effettuati dal datore di lavoro. In caso di incapacità al lavoro totale, l’indennità è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Il diritto all'indennità giornaliera inizia dal terzo giorno successivo all’infortunio e dura fino a quando la persona assicurata non recupera completamente la capacità lavorativa o non acquista il diritto a una rendita di invalidità. In caso di incapacità parziale al lavoro, l’indennità è ridotta in proporzione.

      Se la persona è disoccupata, l’indennità giornaliera si basa sull’indennità di disoccupazione netta (indennità di disoccupazione meno i contributi alle assicurazioni sociali).

      Il guadagno annuo massimo assicurato è pari al momento a 148 200 franchi.

      L’assicurato che, in seguito a infortunio o a malattia professionale, presenta un’invalidità almeno del 10 per cento ha diritto a una rendita d’invalidità, purché l’infortunio si sia verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità quando dalle cure mediche non ci si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute e sono giunte a termine eventuali misure di reinserimento professionale attuate dall’assicurazione invalidità. Con l’inizio della rendita cessano le cure mediche e le prestazioni di indennità giornaliera. La rendita di invalidità ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato in caso di invalidità totale; se l’invalidità invece è parziale si riduce in misura proporzionale.

       

      La rendita viene corrisposta mensilmente in anticipo.

      La persona assicurata ha diritto ad un’equa indennità se, in seguito a un infortunio o a una malattia professionale, accusa una menomazione importante e all’integrità fisica, mentale o psichica.

      L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

      Le tabelle per la valutazione dell'indennità per menomazione sono disponibili facendo clic su Download e ordinazioni nella pagina Medicina assicurativa.

      Se, in seguito a infortunio o malattia professionale, un assicurato necessita in modo permanente dell’aiuto di terzi, oltre alla rendita di invalidità percepisce un assegno per grandi invalidi. Tale prestazione gli consente di sostenere le spese che deve affrontare nella vita quotidiana. L’entità dell’assegno è fissata in base al grado della grande invalidità. Il ricovero in uno stabilimento di cura non dà nessun diritto a questa prestazione.

      L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

      Va osservato che nelle rendite per superstiti sono previste prestazioni diverse per le coppie coniugate e per i coniugi divorziati.

      Coppie coniugate

      Se una persona assicurata muore in seguito a un infortunio o una malattia professionale, i figli e il coniuge superstite hanno diritto a una rendita per superstiti.

      Entità della rendita per superstiti:

      • vedova o vedovo: 40 per cento
      • orfani di entrambi i genitori: 25 per cento
      • orfani di un genitore: 15 per cento

      L’importo totale non può superare il 70 per cento del guadagno assicurato.

      Coniugi divorziati

      La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare.

      Incapacità al lavoro e indennità giornaliera

      Chi diventa incapace al lavoro in seguito a un infortunio o a una malattia professionale ha diritto a un’indennità giornaliera. Maggiori informazioni in questo video.

      Diritto all’indennità giornaliera in caso di infortunio o malattia professionale – copertina video

      Informazioni per beneficiari di rendite

      Wir sehen ein älteres Ehepaar, das entspannt lachend auf einem Sofa sitzt.

      Indennità di rincaro

      L’importo delle rendite d’invalidità e per i superstiti dell’assicurazione contro gli infortuni rimarrà invariato anche dal 1° gennaio 2024. Maggiori informazioni nella scheda tematica

      Pagamento della rendita 2024

      L’ordine di pagamento è eseguito il 1º giorno lavorativo del mese, più esattamente alle seguenti date.

      Modifica del conto

      Si prega di utilizzare il modulo «Pagamento della rendita su un conto bancario o postale» per comunicarci eventuali modifiche del conto. Indicare sempre il numero d’infortunio e il numero del dossier.

      L’organo di mediazione: un ente imparziale e orientato alle soluzioni

      Se gli assicurati valutano il loro diritto alle prestazioni assicurative in modo diverso rispetto alla Suva, è possibile che insorgano divergenze. In queste situazioni gli assicurati non sono abbandonati a se stessi: la Fondazione «Organo di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva » aiuta infatti nelle questioni riguardanti il diritto assicurativo, agendo in modo imparziale e orientato alle soluzioni. Gli assicurati della Suva e dell’assicurazione militare possono richiedere una consulenza gratuita a cura dell’organo di mediazione. Esso elabora delle proposte per un accordo extragiudiziale, senza però assumere il ruolo di un avvocato. L’intervento dell’organo di mediazione non comporta la sospensione dei termini decorrenti.

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