GettyImages-1326350791.jpg

Prestazioni in contanti

In seguito a un infortunio o in caso di malattia professionale, le persone assicurate percepiscono anche prestazioni in contanti. Per averne diritto, devono soddisfare determinati requisiti. Le prestazioni assicurative sono per i vostri collaboratori e le loro famiglie una protezione dalle conseguenze economiche di un infortunio o di una malattia professionale.

Indice

L'essenziale in breve

In seguito a un infortunio o in presenza di una malattia professionale, avete diritto a un’indennità economica.

  • Vi sono diverse tipologie di prestazioni in contanti.
  • Spaziano dalle rendite al pagamento di indennizzi, senza dimenticare le prestazioni di indennità giornaliera.
  • Se gli assicurati e la Suva sono in disaccordo sulle prestazioni, interviene come mediatore imparziale un organo di mediazione.

Una panoramica delle prestazioni in contanti

Che prestazioni economiche spettano ai vostri collaboratori e ai loro familiari in seguito a un infortunio, in caso di malattia professionale o di decesso? Le prestazioni in contanti nel dettaglio.

L’indennità giornaliera va a sostituire il salario dei vostri collaboratori nel momento in cui giungono a termine i pagamenti effettuati dal datore di lavoro. In caso di incapacità totale al lavoro essa è pari all’80 per cento del guadagno assicurato.

È la Suva a versare periodicamente l’indennità giornaliera. Chi ha subito un infortunio percepisce l’indennità giornaliera a partire dal terzo giorno successivo all’infortunio fino a quando non recupera completamente la capacità lavorativa. In alternativa, la Suva versa l’indennità giornaliera fino all’inizio della rendita di invalidità. In caso di incapacità parziale al lavoro, l’indennità è ridotta in proporzione.

Per i disoccupati, invece, l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell’ultimo stipendio. L’ammontare dell’indennità non può superare l’importo percepito dalla cassa di disoccupazione prima dell’infortunio.

Il guadagno massimo assicurato è pari al momento a 148 200 franchi.

L’assicurato che, in seguito a infortunio o a malattia professionale, presenta un’invalidità almeno del 10 per cento ha diritto a una rendita d’invalidità, purché l’infortunio si sia verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità quando dalle cure mediche non ci si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute e sono giunte a termine eventuali misure di reinserimento professionale attuate dall’assicurazione invalidità. Con l’inizio della rendita cessano le cure mediche e le prestazioni di indennità giornaliera. La rendita di invalidità ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato in caso di invalidità totale; se l’invalidità invece è parziale si riduce in misura proporzionale.

 

La rendita viene corrisposta mensilmente in anticipo.

L’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera se, in seguito a infortunio o malattia professionale, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica.

L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

Se, in seguito a infortunio o malattia professionale, un assicurato necessita in modo permanente dell’aiuto di terzi, oltre alla rendita di invalidità percepisce un assegno per grandi invalidi. Tale prestazione gli consente di sostenere le spese che deve affrontare nella vita quotidiana. L’entità dell’assegno è fissata in base al grado della grande invalidità. Il ricovero in uno stabilimento di cura non dà nessun diritto a questa prestazione.

L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

Va osservato che nelle rendite per superstiti sono previste prestazioni diverse per le coppie coniugate e per i coniugi divorziati.

Coppie coniugate

Se una persona assicurata muore in seguito a un infortunio o una malattia professionale, i figli e il coniuge superstite hanno diritto a una rendita per superstiti.

Entità della rendita per superstiti:

  • vedova o vedovo: 40 per cento
  • orfani di entrambi i genitori: 25 per cento
  • orfani di un genitore: 15 per cento

L’importo totale non può superare il 70 per cento del guadagno assicurato.

Coniugi divorziati

La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare.

Incapacità al lavoro e indennità giornaliera

Chi diventa incapace al lavoro in seguito a un infortunio o a una malattia professionale ha diritto a un’indennità giornaliera. Maggiori informazioni in questo video.

Diritto all’indennità giornaliera in caso di infortunio o malattia professionale – copertina video

Informazioni per beneficiari di rendite

Wir sehen ein älteres Ehepaar, das entspannt lachend auf einem Sofa sitzt.

Indennità di rincaro

Il Consiglio federale

 ha deciso che, dal 1° gennaio 2023, i beneficiari delle rendite LAINF riceveranno un’indennità di rincaro di almeno il 2,8 per cento sulle rendite LAINF. Maggiori informazioni nella scheda tematica

Pagamento della rendita 2023

L’ordine di pagamento è eseguito il 1º giorno lavorativo del mese, più esattamente alle seguenti date.

Modifica del conto

Si prega di utilizzare il modulo «Pagamento della rendita su un conto bancario o postale» per comunicarci eventuali modifiche del conto. Indicare sempre il numero d’infortunio e il numero del dossier.

L’organo di mediazione: un ente imparziale e orientato alle soluzioni

Se gli assicurati valutano il loro diritto alle prestazioni assicurative in modo diverso rispetto alla Suva, è possibile che insorgano divergenze. In queste situazioni gli assicurati non sono abbandonati a se stessi: la Fondazione «Organo di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva

» aiuta infatti nelle questioni riguardanti il diritto assicurativo, agendo in modo imparziale e orientato alle soluzioni. Gli assicurati della Suva e dell’assicurazione militare possono richiedere una consulenza gratuita a cura dell’organo di mediazione. Esso elabora delle proposte per un accordo extragiudiziale, senza però assumere il ruolo di un avvocato. L’intervento dell’organo di mediazione non comporta la sospensione dei termini decorrenti.

Questa pagina è stata utile?

Vi potrebbe anche interessare