La persona assicurata che necessita di cure mediche può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia e l'ospedale.
Nel quadro delle tariffe in vigore, la Suva rimborsa le spese per:
La Suva sostiene gli infortunati nella loro attività di riabilitazione.
La Suva è l'unico assicuratore infortuni a fornire servizi riabilitativi. Nelle sue cliniche di Bellikon e Sion cura e assiste le persone che hanno subito un infortunio grave per aiutarle a riacquistare quanto più possibile la salute e, in collaborazione con l'Assicurazione invalidità o altre istituzioni, a reinserirle nel mondo del lavoro e nella realtà quotidiana.
Un infortunio costa caro: le prestazioni assicurative della Suva coprono anche le conseguenze di natura economica.
In caso di infortunio o malattia professionale le persone assicurate beneficiano non solo delle cure mediche ma anche delle prestazioni in contanti, purché siano soddisfatte le disposizioni di legge. In tal modo l'assicurato è protetto anche dalle conseguenze economiche dell'infortunio.
L'indennità giornaliera sostituisce il salario che non viene versato dal datore di lavoro a causa di un infortunio o di una malattia professionale. In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera copre l'80 per cento del guadagno assicurato.
La Suva versa l'indennità giornaliera a partire dal 3° giorno successivo all'infortunio fino al pieno recupero della capacità lavorativa o fino al momento in cui ha inizio il pagamento di una rendita di invalidità. In caso di inabilità lavorativa parziale l'indennità è ridotta proporzionalmente.
Se l'assicurato è disoccupato, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base del salario realizzato prima di diventare disoccupato. L'indennità non può comunque essere maggiore di quella percepita dalla cassa di disoccupazione prima dell'infortunio.
Il guadagno massimo assicurato è pari a 148 200 franchi.
Se, a causa di un infortunio o una malattia professionale, malgrado gli sforzi di reinserimento una persona assicurata subisce una perdita di guadagno permanente, percepisce una rendita di invalidità. La rendita viene fissata quando dalle cure mediche non ci si può attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute e dopo che si sono conclusi eventuali provvedimenti di integrazione dell'Assicurazione invalidità (AI).
La rendita di invalidità ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato in caso di invalidità totale; se l'invalidità invece è parziale si riduce in misura proporzionale. A dipendenza di quando è accaduto l’infortunio, l’importo della rendita d’invalidità è suscettibile di subire una riduzione (al massimo del 40%), a decorrere dal raggiungimento ordinario del pensionamento AVS.
La rendita viene corrisposta mensilmente in anticipo; se il grado di invalidità subisce una notevole modifica, allora la rendita viene aumentata o ridotta proporzionalmente oppure soppressa. Quando l'assicurato raggiunge l'età dell'AVS, la rendita di invalidità non viene più modificata.
Malattie professionali e infortuni possono causare menomazioni permanenti. Nel caso di un infortunio che comporta un pregiudizio considerevole di natura fisica o mentale viene assegnata un'indennità per menomazione dell'integrità.
Si tratta di una prestazione in denaro che varia a seconda della gravità della menomazione. Tale indennità viene corrisposta indipendentemente da un'eventuale rendita di invalidità e non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato in vigore il giorno dell'infortunio.
Se in seguito a infortunio o malattia professionale un assicurato necessita in modo permanente dell'aiuto di terzi, oltre alla rendita di invalidità riceve un assegno per grandi invalidi. Tale prestazione gli consente di pagare i servizi di sostegno necessari per compiere gli atti ordinari della vita. L'entità dell'assegno è fissata in base al grado della grande invalidità. Il ricovero in uno stabilimento di cura non dà nessun diritto a questa prestazione.
L'assegno mensile è pari ad almeno due volte, ma comunque non più di sei volte, il guadagno giornaliero massimo assicurato.
Se l'assicurato muore in seguito a un infortunio o una malattia professionale, i figli e il coniuge superstite hanno diritto a una rendita per superstiti.
Entità della rendita per superstiti:
Un coniuge divorziato ha diritto alla rendita, è cioè equiparato alla vedova o al vedovo, se l'infortunato aveva l'obbligo di versargli un contributo di mantenimento. Al coniuge divorziato avente diritto spetta il 20% del guadagno assicurato, al massimo però l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto.
Indennità di rincaro
Le rendite di invalidità e per i superstiti versate dall'assicurazione infortuni obbligatoria rimangono invariate anche dal 1° gennaio 2018.
L'adeguamento delle rendite
Modifica del conto
In allegato
SOS: emergenza all'estero? A tutti gli assicurati Suva che si trovano temporaneamente all'estero, Assistance offre assistenza medica, tutela e consulenza in caso di bisogno. I servizi includono ad esempio la segnalazione di personale medico del posto o l'anticipo delle spese di cura. In caso di urgenza basta chiamare il numero d'emergenza: +41 848 724 144.
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